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Il fatto presupposto alla base del diritto alla restituzione del denaro prelevato.

Il caso tipico si verifica quando il saldo di conto corrente del proprio caro scomparso risulta depauperato da trasferimenti bancari non giustificati, operati da persone diverse dal correntista.

Molte operazioni effettuate dal conto corrente del defunto non paiono solitamente coincidenti con il suo tenore di vita e, quindi, allarmano l’erede.

Quando poi i prelievi risultano essere effettuati in periodi temporali in cui il defunto aveva perso la propria autosufficienza fisica la preoccupazione cresce ancora di più.

A causa della difficoltà del correntista, poi defunto, di occuparsi delle proprie finanze, infatti, terzi o familiari assumono spesso la gestione del conto corrente con una delega specificatamente conferita, ma anche senza di essa.

Questi terzi o familiari, spesso uno dei figli, svolgono di fatto il ruolo di amministratori del patrimonio del defunto.

Durante la vita del defunto il futuro erede non ha alcuna possibilità di verificare e di controllare il gestore, non potendo accedere ai rapporti bancari del defunto senza autorizzazione.

Dopo la morte del proprio caro invece l’erede ha diritto di ottenere le movimentazioni bancarie dei rapporti intrattenuti dal defunto, subentrando in tutti rapporti attivi e passivi dello stesso.

Dalla verifica delle movimentazioni e dalla acquisizione di tutta la documentazione attestante ingiustificate operazioni a discapito del saldo al decesso, può sorgere il diritto alla restituzione del denaro prelevato

Quali sono le operazioni che erodono il saldo del conto corrente e danno diritto alla restituzione del denaro prelevato?

Esaminate le operazioni annotate sull’estratto di conto corrente, vanno escluse ovviamente le spese imputabili alle necessità del defunto, valutando il contesto, le esigenze e il complessivo tenore di vita.

Chi ha assunto la gestione del conto corrente del defunto, assumendo il ruolo di mandatario in caso di conferimento di delega bancaria oppure, in mancanza di delega, di gestore di fatto del patrimonio della de cuius, sarà tenuto alla prova del fatto che i prelievi, anche in contanti, corrispondano ad effettive esigenze del correntista.

Il terzo o il familiare che ha operato sul conto corrente del defunto è tenuto dunque al rendiconto ai sensi dell’art. 1713 Cod. Civ., in relazione al quale deve giustificare le movimentazioni bancarie produttive del saldo di conto corrente finale.

Infatti, “il terzo che, senza esservi obbligato, abbia assunto la gestione di un altrui patrimonio, è tenuto, al pari di chi abbia ricevuto uno specifico incarico in tal senso (art. 1703 c.c. e segg.), ad adempiere alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (art. 2030 Cod. Civ.) , tra le quali, in particolare, una volta conclusa la sua attività, il dovere di rendere all’interessato (ovvero, dopo la sua morte, ai relativi eredi: cfr. Cass. n. 7254 del 2013)Cass. n. 7254 il conto del suo operato (art. 1713 Cod. Civ.)” così Cassazione civile , sez. II , 28/05/2020 , n. 10076.

La ricostruzione del saldo di conto corrente del defunto.

L’erede preoccupato dalle movimentazioni del gestore o del mandatario deve però, prima di poter agire contro quest’ultimo e pensare di essere pregiudicato da queste, deve effettuare una accurata indagine preliminare sulle operazioni bancarie effettuate in vita.

L’investigazione accurata di quanto accaduto deve essere necessariamente svolta per evitare domande generiche ed infondate fonte di inutili costi.

Il diritto alla restituzione.

Orbene, il terzo o il familiare, delegato o meno che sia, come sopra spiegato, è tenuto a presente agli eredi il conto di gestione delle somme di denaro distratte, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, di tutte le operazioni bancarie, con l’indicazione della rispettiva causale e della corrispondente misura monetaria.

In mancanza, sia le somme che ha incassato personalmente, sia le somme che ha versato a terzi, saranno privi della necessaria giustificazione causale.

Con diritto quindi dell’erede ad ottenerne la restituzione. Attenzione perché l’inquadramento giuridico è differente nel caso in cui le somme di denaro che erodono il saldo di conto corrente sono state donate. In quest’ultimo caso, operano altri rimedi giuridici finalizzati a ricondurre il bene donato alla massa ereditaria (collazione, azione di riduzione, ad esempio).

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