Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Anche il coniuge separato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita dell’ex coniuge.
Il dolore per la perdita di un proprio caro a seguito di un sinistro stradale è incommensurabile. La drammaticità di questi eventi trova riscontro sul piano normativo nell’art. 2059 Cod. Civ. il quale sancisce per i familiari prossimi congiunti il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita del rapporto parentale.
Il danno da perdita del rapporto parentale, come precisato dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico.
In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale consiste nello sconvolgimento dell’esistenza e nel radicale cambio di vita subito a seguito della morte di un congiunto per fatto illecito di un terzo (si pensi ad un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona cara).
Sotto il profilo giuridico, il danno risarcibile consiste proprio nella lesione dell’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e nella lesione della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare.
Ai parenti più stretti (genitori, coniugi e figli), quindi, la Legge attribuisce il diritto ad ottenere un risarcimento per la perdita del prossimo congiunto, nei termini sopra precisati.
Proprio con riferimento ai soggetti legittimati a richiedere il danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte di Cassazione (a più riprese e in particolare con la sentenza n. 1039317 del 17 luglio 2002 e con la più recente sentenza n. 1025/2013) ha affermato che anche il coniuge separato può avere diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita dell’ex coniuge.
Per i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, infatti, lo status di separato non è di per sé incompatibile con la posizione di danneggiato.
Al coniuge legalmente separato, quindi, può spettare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, purché, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “si provi che la morte abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente accompagnano alla morte di una persona cara”.
Il parere dell’Avvocato
L’Avv. Elena Laura Bini precisa che “per ottenere il debito risarcimento sarà necessario, alla stregua dei principi in tema dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 Cod. Civ., dimostrare che nonostante la separazione, esiste ancora un profondo ed intenso vincolo affettivo tale da giustificare il dolore per la perdita dell’ex coniuge”.
Tale prova potrà essere dedotta da circostanze peculiari del singolo caso concreto quali, ad esempio, il breve lasso di tempo trascorso dalla separazione, la presenza di un figlio in comune, nonché le continue visite e il costante scambio di comunicazioni con l’ex coniuge. Ogni circostanza, infatti, può essere utile al fine di ricostruire il legale esistente tra gli ex coniugi e il pregiudizio effettivamente patito per effetto dell’evento lesivo.
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