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Come unirsi civilmente?

Anzitutto, per unirsi civilmente è necessario dichiarare la propria volontà innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

Vi è, dunque, uno scambio solenne delle volontà di costituire, mediante la presente dichiarazione, un unione civile.

Le formalità da adempiere sono similari a quelle richieste per contrarre matrimonio con una sostanziale differenza: sono escluse, per l’unione civile, le pubblicazioni.

Le parti, dunque, effettuano la richiesta all’ufficiale di stato civile di un Comune da loro scelto. L’ufficiale procede ad effettuare indagini ufficiose sull’esattezza delle informazioni ricevute e sull’assenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.

Qualora non vi siano cause impeditive, l’ufficiale di stato civile procede alla costituzione dell’unione civile.

L’unione civile viene così annotata sul registro delle unioni civili.

Quali cause impediscono la costituzione dell’unione civile?

Sono, infatti, cause impeditive dell’unione civile:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità mentale;
  • la sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione (ad esempio zio e nipote)
  • la condanna per una delle parti per omicidio nei confronti di chi si sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Quali diritti e quali doveri  sorgono in capo agli uniti civilmente?

Unite civilmente, le parti assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, compreso l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Inoltre, entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (ex art. 143 Cod. Civ. in tema di matrimonio).

La residenza comune

Ai sensi dell’art. 144 Cod. Civ. gli uniti civilmente concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune e a ciascuno delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

Il regime patrimoniale degli uniti civilmente

Per quanto attiene al regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, questo è costituito dalla comunione dei beni.

Pertanto, qualora le parti volessero optare per il regime di separazione dei beni, all’atto di costituzione dell’unione civile, deve essere specificata la scelta del diverso regime (quindi la separazione dei beni).

Nei confronti delle parti dell’unione civile è prevista poi l’applicazione delle norme sul regime patrimoniale della famiglia, l’estensione dei diritti successori dei coniugi e l’applicazione della disciplina degli alimenti.

L’estensione della legge sul divorzio

Da ultimo, si segnala che alle unioni civili si applica la legge sul divorzio.
Il giudice, dunque, in sede di divorzio dovrà accertare il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ovvero che la comunione spirituale e materiale tra le parti dell’unione civile non può essere mantenuta o ricostituita.
Ne consegue, dunque, che alle coppie disunite si applicano tutti gli effetti economici postdivorzili, in primo luogo l’assegno divorzile per il partner economicamente più debole.