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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

In caso di ritardo prolungato del volo aereo, la Compagnia aerea ha precisi obblighi di assistenza nei confronti dei passeggeri: deve fornire cibo e bevande, sistemare i passeggeri in un albergo dove trascorrere la notte, consentire ai passeggeri, sempre gratuitamente, di effettuare fino a due telefonate. In caso contrario, la compagnia aerea è inadempiente e deve risarcire il danno patito dai passeggeri.

In effetti, a seguito di un ritardo aereo, diverse sono le voci di danno che i passeggeri possono richiedere.

In primo luogo, chi subisce danni a seguito di un ritardo aereo può ottenere l’indennizzo previsto dal Regolamento 261/204 (euro 250,00 con ritardo che supera le due ore e per le tratte aeree pari od inferiori a 1.500 Km;  euro 400,00 con ritardo che supera le tre ore, per le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km; euro 600,00 con ritardo che supera le quattro o più ore, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi) a titolo di compensazione del disagio patito.

Oltre a ciò, i passeggeri possono agire per ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno patito, così come previsto dallo stesso Regolamento n. 261/2004, all’art. 12 che recita, per l’appunto, “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare“.

Secondo la Corte Europea di Giustizia dei 13.10.2011 C-83/10 e del 6.5 2010 C-63/09, infatti, il Giudice Nazionale può concedere il risarcimento del danno morale e del danno materiale causato dalla Compagnia Aerea per il ritardo e per i disservizi generati, affinché i passeggeri siano risarciti del danno complessivamente subito a causa dell’inadempimento del vettore aereo e in aggiunta alla compensazione pecuniaria sopra precisata.

Così, il Giudice di Pace di Milano, con una recentissima sentenza del 2 ottobre 2017, ha accolto la richiesta di ristoro dei danni patiti da una famiglia (coniugi e un bambino di sette anni affetto da otite cronica),  per la mancata assistenza durante le lunghe ed estenuanti ore passate all’aeroporto di Malpensa e all’aeroporto di Dubai, dove hanno trascorso la notte, in attesa di un volo che li conducesse nella destinazione prenotata.

Tale danno è stato risarcito in via equitativa dal Giudice di merito stante l’inadempimento della Compagnia Aerea agli obblighi previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento CE che prevede che ai passeggeri vengano erogati, a titolo gratuito, pasti e bevande per tutta la durata dell’attesa; che i passeggeri vengano sistemati in un albergo, con trasporto gratuito presso lo stesso, che ai passeggeri vengano consentite, sempre a titolo gratuito, fino a due chiamate telefoniche.

Queste forme di assistenza, infatti, sono previste dal Regolamento CE n. 261/2004 e dovute sempre, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo e, quindi, a prescindere che la Compagnia Aerea sia tenuta a corrispondere l’indennizzo per il ritardo del volo.

Pertanto, anche qualora, per le circostanze del caso concreto, la Compagnia Aerea non sia tenuta a risarcire il danno da ritardo, la stessa è comunque tenuta a ristorare i danni patiti ai passeggeri per l’omessa adozione degli obblighi di assistenza previsti dalla normativa comunitaria.