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Il legato in sostituzione di legittima è disciplinato dall’art. 551 del Codice Civile.

Nello specifico, con il legato in sostituzione di legittima il testatore può attribuire al legatario un singolo bene del suo patrimonio al fine di soddisfare la quota di eredità legittima garantita necessariamente dalla Legge.

La scelta del testatore può non essere compresa appieno, ma, se lesiva dei diritti del legatario, può essere reclamata con l’azione di riduzione per lesione della legittima

Molte volte di fronte a testamenti che introducono simili legati, che comportano di fatto estromissione totale del legatario dalla restante parte del patrimonio ereditario, il soggetto leso è portato a ricercarne le ragioni di una simile scelta operata dal defunto.

Comprendere il fondamento della determinazione del testatore non sempre porta ad una soddisfazione e/o a un ristoro.

Ci sono diversi fattori umani e fattuali che spingono il testatore a fare determinate scelte in un determinato momento che non sempre possono essere comprese appieno.

Non sempre la scelta è giusta.

Laddove ci fosse disparità nella scelta del testatore, il codice civile appronta una tutela per il tramite dell’azione di riduzione.

Cosa comporta la rinuncia al legato in sostituzione di legittima?

Stante la natura inviolabile della quota di legittima, il titolare di legato in sostituzione di legittima può rinunciarvi per conseguire la quota di legge e per partecipare (esperita vittoriosamente l’azione di riduzione) pro quota alla divisione dell’intero patrimonio del defunto.

La rinuncia comporta in pratica il venir meno della sostituzione della legittima con il legato, consentendo all’avente diritto di reclamare la sua quota come riservatagli dalla Legge sul patrimonio ereditario.

E’ necessaria la forma scritta per la rinuncia al legato?

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta con atto scritto, sotto pena di nullità.

Come si rinuncia al legato in sostituzione di legittima?

Un primo indirizzo giurisprudenziale, in tema di rinunzia al legato di beni immobili, prevede che la rinuncia possa essere dichiarata anche con l’atto di citazione, introduttivo dell’azione di lesione della quota di legittima (“l’atto di citazione – per sua natura di atto ricettizio con effetti anche sostanziali – che, provenendo dalla parte che con il rilascio della procura a margine o in calce ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa anche il requisito della sottoscrizione, sicchè l’atto risponde al requisito di forma di cui all’art. 1350 Cod. Civ., in relazione al quale non assume alcun rilievo la trascrizione dell’atto, che ha soltanto la funzione di rendere l’atto opponibile ai terzi“, così Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9262 del 10/06/2003; conf. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 07/05/2013).

Un secondo orientamento ha precisato che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima possa essere perfezionata fino al momento decisionale della causa di riduzione (“qualora l’azione di riduzione sia stata esercitata dal legatario entro il termine decennale di prescrizione, la rinuncia possa essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l’assolvimento dell’onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell’azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda”, così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 459 del 26/01/1990).

Secondo poi una pronuncia più recedente della Suprema Corte (Cassazione civile , 04 agosto 2017, n.19646, sez. II) i descritti orientamenti non sarebbero tra loro contrastanti, in quanto il primo autorizzerebbe a formalizzare la rinuncia già con l’atto di citazione, mentre il secondo stabilirebbe l’arco temporale sino a quando rinunciare (la decisione) al legato in sostituzione di legittima.

Lo Studio Legale Lambrate informa…

Lo Studio Legale Lambrate ha già affrontato cause di riduzione per lesione della quota di legittima, di petizione ereditaria, di divisione ereditaria, di rendiconto tra eredi ed è disponibile ad esaminare il Vostro caso per valutare la sussistenza dei presupposti dell’azione.

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