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L’art. 2052 Cod. Civ. opera in caso di danno provocato dall’animale a persone e a cose, come ad esempio il danno da morso del cane, il danno cagionato dal cavallo per gli allievi non principiati e così via, anche per i danni provocati da altri animali.

In particolare, l’art. 2052 Cod. Civ. prevede la responsabilità oggettiva del proprietario o del custode dell’animale senza precisare se vi sia tra i due soggetti, proprietario e custode, una responsabilità solidale o alternativa.

Nel caso di responsabilità solidale per il danno provocato dall’animale, in via di principio, risponderebbero entrambi i soggetti (custode e proprietario), invece nel caso di responsabilità alternativa risponderebbe  un soggetto al posto delll’altro.

Cosa succede, quindi, se il danno provocato dall’animale  si verifica sotto la custodia di un soggetto non proprietario?

E’ ad esempio il caso del genitore che prende con sé a vivere il cane che il figlio non vuole più oppure il maneggio che prende in custodia il cavallo privato impiegandolo nelle lezioni con alunni esperti, etc.

Nel silenzio del codicistico  sopra accennato, soccorre la Giurisprudenza.

Infatti, il Tribunale di Milano, con una importante pronuncia del 28 ottobre 2013, ha precisato che la responsabilità di cui all’art. 2052 Cod. Civ. è collegata più alla custodia che alla proprietà dell’animale.

In ragione di ciò, secondo il Tribunale milanese, il proprietario risponde solo in quanto sia anche custode dell’animale.

Per custode si deve però intendere il soggetto che “detenga contemporaneamente il potere di gestione, di vigilanza,  di controllo dell’animale ed il potere di trarne utilità e profitto”.

Pertanto, laddove vi sia dissociazione fra proprietà e custodia, la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, a condizione che il custode abbia tutti i poteri indicati.

Il custode deve gestire l’animale, sorvegliarlo e controllarlo, nonché deve essere egli stesso a trarre beneficio e profitto dall’animale.

Il consiglio dell’Avvocato sul danno provocato dall’animale in custodia di un soggetto diverso dal proprietario.

Non è semplice, al verificarsi di un’ipotesi di responsabilità, dimostrare che chi detiene sull’animale contemporaneamente il potere di gestione, vigilanza, di controllo e di trarne profitto e utilità, è un soggetto diverso dal proprietario.

L’Avv. Alessandra Giordano avverte che  “può essere opportuno, nel caso in cui la custodia sia effettiva di altri, provvedere a precisarlo in una scrittura privata preventiva da scambiarsi tra custode e proprietario”.

In alternativa, per sgravarsi di responsabilità del danno provocato da animale è possibile provare il caso fortuito, ad esempio, un fatto del terzo danneggiato.

Sul punto, si segnala però che la Suprema Corte, con pronuncia del 15 aprile 2010, n. 9037, ha escluso il fatto del terzo quandanche erano state adottate misure atte ad evitare che l’animale (nel caso di specie un pit bull) potesse aggredire terzi.

Sicché l’utilizzo di una catena di tre metri per legare il cane in un luogo distante dal cancello e la scritta sul cancello “attenti al cane” non erano serviti per negare il risarcimento ad un anziano che che, introdottasi nello stabile tramite il cancello aperto, aveva riportato danni per un morso del predetto cane.

Se hai subito un danno da morso del cane, una caduta da cavallo o un aggressione da un altro animale puoi sottoporci il caso per una valutazione circa il fondamento di una qualche responsabilità.


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