Può capitare di cadere rovinosamente a terra all’interno del Condominio a causa del pavimento bagnato: chi risarcisce il danno?
Il Condominio, nella sua qualità di custode delle parti comuni, risponde ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ. dei danni occorsi al suo interno.
Ad esempio è il caso, non infrequente, di chi, nelle parti comuni del Condominio, cada rovinosamente a terra a causa del pavimento bagnato e scivoloso.
In pratica, grava sul Condominio la c.d. responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 Cod. Civ., stante gli ovvi doveri intrinsechi di custodia, manutenzione e gestione delle parti comuni.
Pertanto, la condotta irreprensibile del custode è del tutto irrilevante.
Occorrerà solo che:
- vi sia un nesso eziologico (causa ed effetto) tra la cosa ed il danno;
- non sia il danno frutto di caso fortuito.
Più precisamente, il danneggiato dovrà dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova liberatoria con la prova del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia (il fatto cagionato dal terzo o dallo stesso danneggiato, etc.).
La prova del caso fortuito, in astratto, si può ritenere raggiunta ogniqualvolta il custode provi fatti idonei a interrompere il nesso causale tra evento lesivo e danno.
In breve, quindi, la responsabilità del Condominio si configura per ogni danno prodotto dalla cosa custodita (quindi, le parti comuni dello stabile, ad esempio, l’androne, le scale, i pianerottoli, etc.).
Le conseguenze risarcitorie vengono poi liquidate dal Condominio per il tramite della sua copertura assicurativa.
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