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La Legge del 25 febbraio 1992 n. 210 e le sue successive modificazioni sanciscono il diritto ad un indennizzo, posto a carico della collettività, a favore dei soggetti che, a seguito della somministrazione di un vaccino, abbiano riportato una lesione alla propria integrità psicofisica, c.d. danno da vaccinazione.

Chi eroga l’indennizzo?

E’ il Ministero della Salute ad erogare l’indennizzo per  il danno arrecato dalla vaccinazione, obbligatoria o facoltativa che sia, purché promossa e incentivata dallo Stato.

Ci sono dei termini per la richiesta di indennizzo?

La richiesta deve essere inoltrata nel termine di tre anni, decorrenti dal momento dal momento della conoscenza del danno da parte del danneggiato (Cass., Ord. 18 marzo 2014, n. 6266 e Cass., Ord. 19 marzo 2014, n. 6270).

Secondo la costante Giurisprudenza, poi, il predetto indennizzo è una misura di solidarietà sociale e non pregiudica il diritto al risarcimento del danno per il trattamento sanitario lesivo.

Il consiglio dell’Avvocato

In merito al risarcimento del danno da vaccinazione vero e proprio, l’Avv. Alessandra Giordano precisa che “la vaccinazione rappresenta una pratica da svolgersi secondo le modalità operative indicate dalla Legge, per cui il medico che la esegue non è tenuto a svolgere approfonditi accertamenti. Così, anche laddove venga accertato il nesso di causalità tra la lesione subita e la somministrazione del vaccino, non sarà configurabile il risarcimento del danno da vaccinazione se il medico abbia eseguito l’iniezione intramuscolare in conformità alle modalità operative prescritte dal protocollo sanitario”.

In casi come quello di danno procurato da vaccinazione e, più in generale, nei sinistri derivanti da colpa medica, lo Studio Legale Lambrate effettua, con i suoi medici legali di fiducia, uno screening sull’esperibilità dell’azione in relazione al nesso eziologico, al fine di evitare giudizi infondati e infruttuosi, produttivi poi di soli costi per i Clienti.


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