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Sono spesso molto appetibili i pacchetti turistici con la formula “tutto compreso”, anche se, purtroppo, in alcuni casi, questi si rivelano deludenti nella misura in cui non risultano conformi a quanto reclamizzato nell’offerta pubblicitaria.

Il contratto di pacchetto turistico è un contratto di massa rivolto al pubblico dei consumatori, avente ad oggetto viaggi/vacanze di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendenti almeno una notte ed ha quale scopo la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista.

In particolare, la causa/scopo del contratto turistico è fondamentale, al punto tale che l’impossibilità di godere della prestazione richiesta è da considerarsi come causa di estinzione dell’obbligazione ex artt. 1463 e ss. Cod. Civ.

Per questi motivi il turista, alla stregua del consumatore, quale contraente debole, ha una tutela ad hoc specificatamente statuita nel Codice del Turismo (decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79).

Ai sensi dell’art. 43, primo comma, Codice del Turismo, in caso di inadempimento o inesatto inadempimento (si considera inesatto adempimento, per espressa previsione di Legge, la difformità degli standard qualitativi del servizio promessi e pubblicizzati), l’organizzatore e/o l’intermediario sono entrambi tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.

L’articolo 43, al secondo comma, prevede anche che l’organizzatore o l’intermediario che si avvalgono di altri prestatori di servizi siano comunque tenuti al risarcimento del danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalsa.

L’intermediario è il soggetto che vende o procura al turista il contratto di viaggio, mentre il tour operatur è il soggetto che si occupa della materiale organizzazione del viaggio.

Ciò posto, ciascuno nell’ambito delle sue competenze sarà chiamato a rispondere del danno sofferto dal turista.

In merito alle rispettive responsabilità dei due soggetti attivi nell’ambito del contratto turistico, il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 gennaio 2017, ha ritenuto che: “nel contratto di intermediazione di viaggio è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia di viaggio (Cass. n. 696/2010; Cass. n. 21388/09; Cass. n. 16868/02) ne discende che, la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator”.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza n. 5189/2010, ha statuito che “in caso di mancato od inesatto adempimento dell’obbligazione assunta con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità), salvo prova di impossibilità della prestazione per causa loro non imputabile, con l’ulteriore previsione che l’organizzatore/venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.

Da parte sua, il turista ha il solo onere di denunciare entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza, l’inesatto adempimento.

Il turista è agevolato anche sul piano dell’onere probatorio, in quanto egli potrà limitarsi a produrre   (Cass. Civ. n. 297/11) il titolo di viaggio e gli inadempimenti di controparte, mentre l’organizzatore ed il venditore dovranno provare, per andare esenti da responsabilità, il caso fortuito o forza maggiore.

Lo Studio Legale Lambrate si occupa della tutela del turista, intervenendo tempestivamente, sin dalla fase stragiudiziale, nella vertenza, previa disamina degli accadimenti.