L’interruzione del rapporto fraterno per un evento dannoso con esito mortale può determinare il diritto al risarcimento del danno da perdita della sorella o del fratello, laddove ne ricorrano i presupposti giuridici.
Più in generale, a fronte di un illecito da cui derivi il decesso di una persona, può sorgere in capo ai familiari superstiti il diritto ad ottenere una somma di denaro finalizzata al ristoro del pregiudizio arrecato dal responsabile dell’evento delittuoso, in generale comunemente definito danno da perdita del rapporto parentale.
Siffatto pregiudizio, secondo la giurisprudenza, risiederebbe nello sconvolgimento dell’esistenza patito dal congiunto superstite (anche il fratello o la sorella), costretto ad importanti cambiamenti dello stile di vita (ex multis e per tutte Cass. civ. sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).
E’ bene distinguere questa voce di danno dalle malattie del corpo o della mente derivanti dalla perdita di un proprio caro a causa del fatto illecito altrui. In questi casi, infatti, i familiari superstiti, compresi i fratelli e le sorelle, potranno invocare anche il ristoro del danno biologico di natura psichica o fisica in presenza di valida documentazione medica comprovante la compromissione dello stato di salute fisica o psichica (ex multis e per tutte Cass. civ. sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21084 e Cass. civ. sez. III, 8 maggio 2015, n. 9320.
Vi è poi una sorta di differenziazione per il risarcimento dei diversi componenti della famiglia della vittima primaria, in particolar modo per quanto attiene alla commisurazione della somma da riconoscere al danneggiato.
Diverso regime giuridico è così applicato a chi si duole della morte del figlio, del genitore, di un fratello o di una sorella, dei nonni, dei nipoti e degli zii.
Tuttavia, per la giurisprudenza, a prescindere dal grado di parentela, la convivenza con la vittima rappresenta il connotato attraverso cui si esteriorizza un forte ed intimo rapporto di parentela.
In effetti, sebbene la giurisprudenza ha nel tempo allargato i confini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche al “non parente” e al “parente non convivente”, il requisito della convivenza rende in astratto il legame più intimo, profondo e ampio (ex multis e per tutti Cass. civ. sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230).
E’ comunque pacifico che anche i parenti non conviventi abbiano diritto al risarcimento di questo danno, così i nonni potranno chiedere il risarcimento per la perdita del nipote, i fratelli e le sorelle per la perdita del rapporto fraterno, gli zii per la perdita dei nipoti.
Il requisito dell’intensità del legame affettivo può, in sua assenza, portare ad escludere il risarcimento del danno da morte persino tra fratelli unilaterali, laddove non vi sia mai stato un legame affettivo e di frequentazione.
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