Recentemente la Giurisprudenza di Merito (Tribunale di Paola, sentenza 15 febbraio 2018) si è occupata di una singolare controversia tra gli sposi e il ristorante del ricevimento di nozze.
Più precisamente, gli invitati avevano riportato un’intossicazione alimentare ed erano stati trasportati al Pronto Soccorso ancor prima di arrivare al dolce nuziale.
Così, gli sposi, visto il finale nefasto del loro ricevimento di nozze, rifiutavano di pagare il ristorante del banchetto di nozze, eccependo l’art. 1460 Cod. Civ. ”inadimplenti non est adimplendum”.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal ristorante per il pagamento del ricevimento di nozze, gli sposi chiedevano al Giudice in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti (per la delusione del ricevimento, per lo spiacevole ricordo, per la figuraccia con gli invitati e così via) e così per un totale di euro 25.000,00.
Il Giudice di Merito, ritenuta sussistente una responsabilità contrattuale del ristorante, precisava che è il contratto e la sua causa a stabilire gli scopi anche non patrimoniali del sinallagama negoziale, da cui poi derivano dunque le voci di danno risarcibili.
La consolidata Giurisprudenza di Legittimità, da parte sua, in tema di risarcimento di un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, ha consolidato ormai l’orientamento secondo cui “la frustrazione della causa concreta del negozio” deve intendersi “come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare”.
Ciò posto, nel caso de quo il Giudice di Merito ha ritenuto risarcibili voci danno funzionali alla causa del contratto, pur riguardanti interessi non economici e non inerenti a diritti inviolabili.
Già il Trib. Roma 21 luglio 2009, n. 16202 aveva statuito in tema, ritenendo pregiudizio morale ed esistenziale risarcibile la qualità particolarmente scadente del banchetto nuziale, dovuta alla scarsità del cibo, alla lentezza del servizio ed alla scortesia ed impreparazione dei camerieri.
In questo ultimo caso, il Tribunale concludeva ritenendo che “il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa”.
L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate, tuttavia, avverte che “in tema di risarcimento del danno esistono importanti limitazioni, volte ad evitare che venga risarcito qualunque danno, posto che alcuni pregiudizi devono essere tollerati dalla società”.
Ciò posto, ogni caso dovrà essere esaminato da un professionista qualificato al fine di evitare liti temerarie con esiti gravosi per chi le propone.