Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Il paziente che non è stato correttamente informato prima dell’intervento chirurgico deve essere risarcito anche se l’intervento è stato eseguito a regola d’arte.
Oltre al risarcimento per il danno alla salute, causato dalla non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, l’ordinamento italiano riconosce al paziente il risarcimento del danno derivante dal mancato consenso al trattamento medico chirurgico, qualora, prima dell’intervento, non sia stato informato circa le possibili conseguenze dell’operazione subita.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, riconosce autonoma rilevanza, e ciò anche a prescindere dall’accertamento di un’eventuale responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, al danno da mancato consenso informato in quanto lesivo del diritto di autodeterminazione, diritto costituzionalmente garantito.
Sul punto, come ricordato dalla recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 10608 del 4 maggio 2018, si segnala che “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Il paziente, infatti, ha diritto di conoscere con precisione e anticipatamente le possibili conseguenze dell’intervento al quale potrebbe sottoporsi.
Solo se perfettamente consapevole dei rischi e delle conseguenze post-operatorie dell’intervento, il paziente potrà scegliere se operarsi o meno, se acquisire ulteriori pareri medici, se effettuare un altro tipo di intervento o se effettuare lo stesso intervento in un’altra clinica o struttura sanitaria più competente e preparata per la tipologia di intervento in discorso. Ne consegue, quindi, che solo raggiunto un certo grado di consapevolezza a seguito del consenso informato il paziente potrà compiutamente determinarsi.
Spetta, però, al paziente dimostrare il pregiudizio sofferto: è onere, infatti, del danneggiato dimostrare di aver subito un danno dalla mancata preventiva informazione circa gli esiti pregiudizievoli dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposto.
L’avv. Elena Laura Bini titolare dello Studio Legale Lambrate precisa “il paziente dovrà provare non solo di aver subito un danno dalla condotta omissiva del medico – struttura sanitaria ma, altresì, che tale danno non sia esiguo“.
Nella recentissima pronuncia sopra richiamata, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “condizione di risarcibilità di questa voce di danno non patrimoniale sarà quella che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa secondo i canoni dettati dagli arresti del 2008 di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenze n. 26972 e n. 26975 del 11/11/2008)” sulla scorta del noto principio affermatosi per il quale “il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà, secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico“.