Danno da emotrasfusione: la patologia che insorge a seguito di somministrazione di sangue infetto. Può accadere che un paziente necessiti di una trasfusione di sangue. Se la sacca di sangue è virulenta, la sua somministrazione può determinare l’insorgere di malattie gravi.
Il caso
In un caso analizzato di recente dalla Suprema Corte una donna è deceduta a causa di una cirrosi epatica da HCV. La predetta malattia è stata contratta dalla donna in seguito ad emotrasfusioni di sangue infetto, praticatele in ospedale dove era stata ricoverata per un intervento di parto cesareo.
I suoi congiunti avevano richiesto al Tribunale di accertare la responsabilità per il danno da emotrasfusione dei medici, della struttura ospedaliera e del Ministero della Salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha precisato che non è responsabile del danno da emotrasfusioni di sangue infetto il primario di chirurgia o il chirurgo operatore che ha utilizzato il sangue virulento.
Gli obblighi del medico chirurgo quando effettua un intervento che richiede una trasfusione di sangue
Il chirurgo operatore deve acquisire preventivamente la disponibilità del sangue necessario per l’operazione, nel rispetto dei protocolli in uso all’interno della struttura in cui opera. Il chirurgo deve, poi, indicare sulla cartella clinica gli elementi indispensabili per individuare in primo luogo che c’è stata una trasfusione di sangue. Al di fuori dei casi di urgenza, deve altresì acquisire ed indicare che sia stato prestato il consenso dal paziente.
In caso di trasfusione, al chirurgo operatore è richiesto di verificare ed indicare in cartella che il gruppo sanguigno del paziente è compatibile con il gruppo sanguigno del donatore.
La cartella clinica dovrà inoltre riportare gli elementi identificativi della singola sacca di sangue somministrata. In particolare, il numero della provetta e la provenienza dal centro trasfusionale.
Il medico chirurgo non deve effettuare controlli sul sangue
Il medico chirurgo non è tenuto a verificare la preventiva sotto posizione del sangue a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse.
Non spetta al primario di chirurgia, nè al chirurgo operatore effettuare direttamente il controllo sul sangue o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse.
Non spetta, altresì, al chirurgo nemmeno la regolare tenuta dei registri delle sacche di sangue
Il controllo sul sangue è di competenza del centro trasfusionale
Trattasi, infatti, di controlli di competenza del centro trasfusionale che trasmette al reparto richiedente le sacche di sangue.
Il centro trasfusionale è responsabile della tenuta dei registri del sangue. Se regolarmente tenuti, infatti, dovrebbero consentire la tracciabilità del donatore ed indicare il superamento dei test obbligatori.
La responsabilità del medico primario di ematologia
In particolare, il primario di ematologia, in qualità di direttore del centro trasfusionale è responsabile dell’acquisizione del sangue.
Quest’ultimo potrà rispondere della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca, della mancata esecuzione, da parte del centro che dirige, dei controlli di legge o dell’omessa annotazione sulle sacche in esame delle indicazioni imposte dalla normativa.
Due diversi obblighi di annotazione
Come visto, l’equipe chirurgica ha l’obbligo di annotare in cartella clinica se si è provveduto a trasfusione e gli elementi identificativi della singola sacca di sangue utilizzata.
Il centro trasfusionale dell’ospedale, invece, è responsabile della correttezza delle annotazioni che devono risultare sulle sacche di sangue.
Da ciò ne deriva che “la mancata annotazione sulla cartella del superamento degli esami sierologici non può essere elemento idoneo a ritenere il chirurgo somministrante responsabile per il contagio, in quanto questo controllo ricade sul centro trasfusionale interno che, con la trasmissione stessa della sacca (che avrebbe dovuto essere corredata delle prescritte annotazioni) in chirurgia attestava che la sacca di sangue avesse superato i controlli” (Cass. Civ. n. 25764 del 14/10/2019).
Il consiglio dell’Avvocato
E’ bene ricordare che chi ha subito un danno da emotrasfusione deve provare che la patologia che lo affligge è insorta a causa della trasfusione di sangue virulento.
Pertanto, anzitutto, è necessario fornire la prova dell’assenza di altri fattori anteriori o concomitanti alle trasfusioni praticate presso la struttura ospedaliera potenzialmente idonei a provocare la predetta malattia.
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