Intervento di chirurgia estetica mal eseguito: è possibile ottenere il risarcimento del danno dalla struttura privata che ha ospitato l’intervento?
Nel campo della chirurgia estetica, molto più che in altri settori, è preminente la scelta del medico chirurgo che dovrà eseguire l’intervento rispetto alla struttura ove opera.
Spesso, infatti, i medici chirurghi estetici affittano la struttura al fine di poter eseguire materialmente l’intervento. Ciò avviene anche in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra la struttura e il medico chirurgo.
In caso di danno causato dall’intervento chirurgico estetico è possibile chiedere il risarcimento alla struttura dove si è svolto l’intervento?
La risposta è affermativa.
La struttura sanitaria che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria risponde ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose.
Tanto, anche se i medici sono stati scelti dal paziente e anche se non sono dipendenti della struttura.
La Giurisprudenza ha da tempo chiarito che “la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’ inadeguatezza della struttura, ovvero … ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale, e ciò anche quando l’operatore non sia un suo dipendente.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 1043 del 17/01/2019).
Cosa deve provare il paziente danneggiato?
Per quanto riguarda la responsabilità della struttura convenuta, il paziente danneggiato deve provare l’esistenza di un contratto o del contatto sociale (di essersi sottoposto ad un operazione presso la struttura chiamata a rispondere del danno lamentato), l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e l’inadempimento del medico chirurgo estetico idoneo a provocare il danno lamentato.
Come può difendersi la struttura sanitaria?
Per parte sua, la struttura sanitaria per esimersi da responsabilità dovrà provare che non vi è stato alcun inadempimento ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577).
L’Avvocato precisa che ….
“Come spiegato – precisa l’Avv. Elena Laura Bini – la struttura sanitaria non potrà difendersi eccependo di non avere effettuato prestazioni di cura. Il fatto che l’intervento di chirurgia estetica sia stato eseguito da un chirurgo scelto di fiducia dal paziente e autonomamente retribuito, infatti, non esime da responsabilità la struttura sanitaria. Quest’ultima potrà, dunque, essere legittimamente chiamata a rispondere dell’operato del chirurgo estetico che ha reso privatamente la propria prestazione all’interno dei locali di proprietà della struttura.
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