Skip to main content

Il cyberbullismo è un problema ad oggi molto avvertito e serio. Devastanti, infatti, possono essere le conseguenze che derivano dagli attacchi e dalle offese sul web di adolescenti che vivono più nel mondo virtuale c.d. “social” che in quello reale.

Con troppa facilità veicolano sui diversi social network ”instagram”, “facebook” etc.. fotografie compromettenti di adolescenti, vittime incolpevoli di coetanei che, approfittandosi dell’ingenuità che caratterizzano i giovani di quell’età, si fanno rilasciare fotografie che li ritraggono in pose intime che, come tali, non dovrebbero essere esposte al pubblico dominio.

Come è possibile tutelare i propri figli vittime di cyberbullismo?

Anzitutto è opportuno sapere che dei danni cagionati dai figli minorenni rispondono in primo luogo i genitori, ai sensi dell’art. 2048 Cod. Civ. In particolare, i genitori sono responsabili dei danni provocati dai figli minori che dipendano da omessa o carente sorveglianza (la c.d. culpa in vigilando) o che siano riconducibili ad oggettive carenze educative (culpa in educando). Le predette carenze educative, così come precisato dalla giurisprudenza, si manifestano nel mancato rispetto delle regole di convivenza civile vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il minore opera (Cass. Civ. n. 7050/2008).

Di recente, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità dei genitori dei cyberbulli, proprio in ragione della potestà genitoriale da loro esercitata sui figli minori, condannandoli al pagamento in favore della vittima e dei suoi genitori di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 2018, n. 103).

Il caso oggetto della pronuncia

 Nel caso in esame un gruppo di minorenni aveva creato un falso profilo sul social network “Facebook” nel quale aveva inserito, senza autorizzazione, una fotografia senza veli di una loro coetanea. La ragazza, infatti, aveva scattato la fotografia per compiacere un ragazzo sulla falsa promessa che non l’avrebbe condivisa. In realtà quest’ultimo, con la complicità di amici, l’aveva esposta al pubblico dominio, inserendola su una pagina facebook, aperta all’utenza.

Se è stata la vittima ad inviare la fotografia al cyberbullo?

Tale circostanza non esime i cyberbulli da responsabilità. Il fatto che la minore scatti la fotografia di sua spontanea volontà non implica che Ella acconsenta alla sua divulgazione. In effetti, il Tribunale ha ben chiarito che la condotta dei ragazzi non può ritenersi né lecita né inoffensiva stante la mancata autorizzazione da parte della vittima alla sua pubblicizzazione.

Il consiglio dell’Avvocato

L’avv. Alessandra Giordano e l’avv. Elena Laura Bini precisano che la pubblicizzazione di queste tipologie di fotografie senza alcuna autorizzazione è fortemente lesiva di una pluralità di interessi costituzionalmente garantiti. Tra i più importanti si ricordano il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine certamente compromessi da comportamenti come quelli oggetto della pronuncia.