Oltre ai requisiti di forma prescritti dalla Legge, è assolutamente consigliabile precisare nel testamento olografo di voler revocare espressamente gli altri testamenti redatti in epoca antecedente.
Testamento olografo posteriore.
Infatti, non molti sanno che, ai sensi dell’art. 682 Cod. Civ., il testamento posteriore, redatto senza revoca espressa dei precedenti testamenti, non si sostituisce a questi, ma annulla le sole disposizioni dei testamenti antecedenti che siano incompatibili con l’ultimo testamento.
La mancanza di revoca espressa di ulteriori altri testamenti fa sì che in sede di controversia sia il Giudice a svolgere l’interpretazione dei testamenti e ad indicare le volontà del testatore.
Custodia del testamento olografo.
Il testamento olografo, poi, può essere conservato dal testatore a casa propria o in un altro luogo da lui prescelto oppure affidato alla custodia di terzi fiduciari, senza l’osservanza di formalità particolari.
Va da sé che questo tipo di testamento si espone al rischio che, al momento dell’apertura della successione, non venga rinvenuto (o perchè non venga materialmente trovato o per mancanza di interesse di chi lo trovi).
Pubblicazione del testamento dopo il decesso.
Il testamento olografo, dopo la morte del testatore, dovrà essere presentato ad un Notaio per la sua pubblicazione per avere efficacia esecutiva.
Potrà ovviamente farsi luogo anche alla pubblicazione di più testamenti, laddove vengano rinvenuti più testamenti.
Conflitto tra gli eredi sul testamento olografo.
Ciò, tenendo presente che saranno poi gli eredi, con un accordo conciliativo, oppure il Giudice, in caso di conflitto tra gli eredi, a stabilire le disposizioni applicabili in concreto.