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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Covid-19 e appalto: diversi sono stati gli effetti del primo sul secondo. In effetti, al fine di limitare gli effetti del contagio sono stati chiusi, con il Decreto Legge 6/20 e i successivi DPCM, diverse attività, tra cui anche i cantieri edili.

E’ evidente che la situazione emergenziale Covid-19 del tutto inaspettata e imprevedibile comporta anche per i contratti di appalto la possibilità di invocare la c.d. forza maggiore.

La forza maggiore è quell’impossibilità oggettiva (ossia che non dipende dalla colpa di nessuno) di adempiere alla propria prestazione.

Covid – 19 e appalto edilizio: come valutare la sospensione del cantiere, il ritardo nel completamento dell’opera e le omissioni? Si applicano penali e decadenze?

L’’articolo 91 del Decreto Cura Italia prevede che il rispetto dei provvedimenti governativi per il contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 Cod. Civ.

La stessa normativa precisa che tanto vale pure in relazione all’applicazione di decadenze penali per ritardi e omessi adempimenti.

Alla luce di quanto detto non  possono dunque contestarsi sospensioni dei cantieri, ritardi nella realizzazione dell’opera e nei pagamenti, ma soprattutto non potranno applicarsi penali e decadenze.

Covid -19 e appalto di forniture e servizi: come valutare la sospensione, il ritardo e le omissioni? Si applicano penali e decadenze?

Pure nel caso di appalto di forniture e servizi è esclusa la responsabilità del debitore, nonché non si applicano penali e decadenze.

Covid -19 e appalto: può venir meno il vincolo contrattuale?

In caso di impossibilità oggettiva, cioè quando l’esecuzione del contratto è divenuta impossibile per causa non imputabile a nessuna parte, il contratto può sciogliersi ex art. 1672 Cod. Civ.

In tal caso il committente deve pagare l’opera per la parte già completata o ricevuta.

Al di là del caso di cui all’art. 1672 Cod. Civ. è possibile nel caso in cui una prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa Covid- 19 invocare la risoluzione del contratto ex 1467 Cod. Civ.

Questo rimedio consente al contraente piu’ debole di svincolarsi da un contratto, divenuto eccessivamente squilibrato a suo unico svantaggio, a causa di un evento straordinario e imprevedibile.

Sono chiaramente delle soluzioni estreme e poco idonee alla ripresa dell’attività future.

Il consiglio dell’Avvocato.

Gli Avvocati Alessandra Giordano e Elena Laura Bini si permettono di evidenziare che, poiché con un po’ di pazienza e a vari step di ripresa produttiva, usciremo dalla situazione emergenziale, è bene coltivare i contratti con soluzioni di compromesso.

Gli accordi garantiscono e preservano la futura ripresa dell’attività, anziché prediligere lo scioglimento del vincolo, che garantisce lavoro e proventi.

I compromessi poi, in una situazione drammatica come quella attuale, devono essere peroprati da entrambe le parti, anche da chi non ne ha interesse e prepotentemente esige l’intero.

E’ la stessa Costituzione che lo impone con l’art. 2 che statuisce il dovere di solidarietà.

Proprio il dovere di solidarietà deve informare le parti contrattuali, che devono giungere a compromesso, accollandosi entrambe le conseguenze economiche della pandemia, senza squilibri per nessuno.

Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate chiamando il numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

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