Skip to main content

Molti esercizi commerciali e produttivi si domandano “devo pagare il canone?”.

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha previsto solo per le locazioni di immobili di categoria C1 (negozi e botteghe) per il mese di marzo 2020 un beneficio: il credito di imposta in compensazione nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione.

Gli esclusi allora si domandano:  “devo pagare il canone?”

Il consiglio dell’Avvocato.

La soluzione è anzitutto la negoziazione di un accordo tra conduttore e locatore, avente ad oggetto l’annullamento o la cessazione del canone di locazione per una o piu’ mensilità.

L’accordo deve interessare entrambe le parti contrattuali.

Il conduttore ha infatti interesse a garantirsi la riapertura in futuro dell’attività. Il locatore, in  un momento in cui il suo immobile è inidoneo per chiunque viste le restrizioni  governative,  ha interesse a tenere in vita quella locazione.

Diversamente, l’immobile del locatore rimarrebbe sfitto.

L’accordo in discorso è dovuto anche nell’ambito del rapporto contrattuale, in ragione dei principi di  correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375).

Per l’effetto di questi principi, le parti devono avere un atteggiamento solidaristico in un momento storico difficile.

Pertanto, ciascuna parte contrattuale deve fare un passo indietro di fronte alle difficoltà di questo momento.

Il consiglio dell’Avvocato  alla domanda “devo pagare il canone” è in primo luogo quella di addivenire ad un accordo con il locatore, almeno fino a quando non verranno statuiti nuovi provvedimenti.

Se il locatore non vuole negoziare devo pagare il canone?

Il conduttore può invocare l’impossibilità oggettiva di trarre utilità dalla cosa locata, facendo venir meno il contratto stesso, ormai privo di causa.

Altrimenti il contratto sarebbe produttivo di un significativo squilibrio a tutto vantaggio del locatore. Effettivamente così solo il conduttore si ritroverebbe a sopportare la situazione emergenziale ormai di carattere mondiale.

In linea di principio, il locatore poi non dovrebbe poter invocare l’inadempimento del conduttore. L’esclusione è sancita dallo stesso Decreto Cura Italia ex art. 91. Secondo ques’articolo il rispetto delle norme restrittive per il contenimento della pandemia esclude la responsabilità del debitore (art. 1218 e 1223 Cod. Civ.), anche relativamente a penali e decadenze.

Ecco che si fanno strada le soluzioni di cui agli articoli 1256, 1463 e 1467 Cod. Civ.

E’ questa una soluzione del tutto conflittuale non proprio consigliabile nella situazione sanitaria e economica che si è venuta a creare.

Pertanto, gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate consigliano fortemente di negoziare un accordo volto a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.

Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate chiamando il numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

Il COVID – 19  e la retta della scuola privata: deve essere pagata?

Tanti debiti… e poi il decreto ingiuntivo: come fare?

Locazione: nessun canone, se il bene è assolutamente inutilizzabile!

Si può non pagare se il bene o il servizio ha un vizio o un difetto?