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 In tema di convivenza “more uxorio” la problematica circa la definizione dei rapporti economici è molto sentita tra gli ex conviventi  

Se è ovvio che, in costanza di convivenza, la coppia si sostenga economicamente e, al fine di costruire un progetto di vita comune, uno dei due partner possa contribuire in misura maggiore, non è così semplice comprendere se, ed in quale misura, a seguito di rottura della relazione sentimentale, gli apporti economici effettuati dal partner nei confronti dell’altro debbano essere restituiti

Al termine di una convivenza, dunque, quali apporti economici effettuati da un partner nei confronti dell’altro potranno essere richiesti?

Sul punto, la Giurisprudenza è costante nel ritenere che gli apporti economici effettuati in costanza di convivenza ad esclusivo vantaggio di un convivente sono ripetibili se esulano dal mero adempimento di obbligazioni naturali.

Da ultimo, la recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza del 15 febbraio 2019, n. 4659, ha confermato che è

“possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018);

 Il caso oggetto della pronuncia

Al termine di una convivenza la donna richiedeva all’ex convivente la restituzione di metà del valore dell’immobile adibito a “casa coniugale”, intestato formalmente al solo uomo, ma costruito con ingenti apporti economici della donna. La donna otteneva in primo grado una pronuncia che condannava l’ex convivente alla restituzione dell’importo di euro 80.000,00, mentre in secondo grado l’importo era stato ridotto ad euro 25.000,00.

L’uomo proponeva ricorso per cassazione sostenendo che gli apporti economici elargiti in costanza di convivenza more uxorio erano da ricondursi all’adempimento di doveri morali e sociali ai sensi dell’art. 2034 Cod. Civ., quindi non dovevano essere restituiti, e non potevano dirsi privi di causa, in quanto elargiti dalla donna con la finalità di contribuire alla ristrutturazione della “casa coniugale” e provvedere alle necessità abitative del figlio, all’epoca minorenne.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le censure formulate dall’uomo in quanto in tema di convivenza more uxorio è configurabile l’ingiusto arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell’altro, quando gli apporti economici effettuati da un convivente ad esclusivo vantaggio dell’altro non sono riconducibili ad obbligazioni naturali ai sensi dell’art. 2034 Cod. Civ., poiché travalicano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Nella medesima pronuncia, gli Ermellini hanno poi chiarito che il difetto di giusta causa

“non va inteso quale assenza di una ragione che abbia determinato la locupletazione in favore dell’arricchito, ma quale carenza di una ragione che consenta a quest’ultimo di trattenere quanto ricevuto”.

In altri termini, il convivente che, in costanza di convivenza, ha elargito ingenti somme di denaro in favore dell’altro convivente, potrà agire in giudizio ai sensi dell’art. 2041 Cod. Civ.

Ciò al fine di ottenere la restituzione delle somme elargite che, in relazione alle sue condizioni economico – sociali, si manifestano come sproporzionate rispetto agli esborsi economici che, normalmente, un convivente sostiene.


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