In tema di contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio alla prestazione assicurativa (ex multis e per tutte Cass. sen. 4484/96; 6531/06; Cass. S.U. ord. 8095/07), fondato sul solo contratto di polizza, ai sensi dell’art. 1920 Cod. Civ.
Al contratto di assicurazione per il caso di morte quindi non si applicano le regole civilistiche in tema di successione ereditaria.
Più precisamente, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione in virtù di un atto inter vivos: il contratto di assicurazione per il caso morte e l’atto di designazione del beneficiario, se effettuato con atto separato.
Pertanto, il diritto al beneficio del contratto di assicurazione per il caso morte non entra a far parte del patrimonio ereditario.
Attenzione però, perché, ai sensi dell’art. 1923 Cod. Civ., se è vero che sul beneficio liquidato vi è il divieto di azioni esecutive o cautelari, sui premi pagati per il contratto di assicurazione per il caso morte sono salve le azioni di revocazione degli atti compiti in pregiudizio dei creditori, nonché quelle relative alla collazione o alla riduzione di disposizioni testamentarie.
Qualora poi il contratto di assicurazione per il caso morte preveda che l’indennizzo debba essere corrisposto agli “eredi legittimi o testamentari”, questa designazione concreta solo l’indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, null’altro.
Per eredi legittimi o testamentari si intende indicare quei soggetti che, al momento della morte del contraente, rivestiranno tale qualifica.
La Suprema Corte (Cass. Civ. sen. n. 19210/15) ha statuito che “ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto”. In pratica, in questo caso, secondo gli Ermellini, si presume che lo scopo perseguito dallo stipulante sarebbe quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalle regole successorie.
In alternativa, va chiarito che laddove la nomina dei beneficiari sia specifica (mio figlio o il nome e cognome di una persona) non ci sarà alcun richiamo delle regole successorie per la liquidazione del beneficio del contratto di assicurazione per il caso morte.
E’ comunque irrilevante per la liquidazione dell’indennizzo del contratto di assicurazione per il caso morte, la rinunzia dell’eredità da parte dei beneficiari (Cass. Civ., Sezione Seconda, sen. n. 26606 del 21 dicembre 2016).
Lo Studio Legale Lambrate assiste i Clienti sin dalla fase di richiesta dell’indennizzo di polizza, curando la corretta formulazione ed istruzione della domanda alla Compagnia Assicurativa, onde evitare liquidazioni erronee a discapito del beneficiario.