Skip to main content

Il figlio maggiorenne cessa un contratto a tempo determinato, ha diritto al mantenimento dal genitore?

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

L’art. 337 septies Cod. Civ. prevede che il Giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.

Il genitore separato deve concorrere al mantenimento del figlio fino a quando quest’ultimo non abbia raggiunto, non per sua colpa, l’indipendenza economica.

Il figlio maggiorenne con contratto a tempo determinato ha raggiunto l’autosufficienza economica?

Lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, anche se prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell’interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).

Il diritto alla corresponsione dell’assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest’ultimo (oltrechè alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica.

Pertanto, il dovere di corrispondere il mantenimento cessa, appunto, con l’inizio dell’attività lavorativa da parte del figlio.

Quindi, ai fini del mantenimento del figlio maggiorenne, quello che rileva è il suo inserimento nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un’attività retribuita.

Invero, questa circostanza ben può essere espressione della capacità del figlio di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, dalla condizione di dipendenza economica rispetto alla famiglia di appartenenza.

La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione

La Giurisprudenza di legittimità in una recentissima ordinanza, ha precisato che l’obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne può cessare anche nel caso in cui il figlio abbia cessato il rapporto lavorativo a termine.

Nell’ordinanza n. 40282 del 15/12/2021, si precisa che:

la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha un significato diverso dalla perdita dell’occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un’attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l’inizio dell’esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l’irreversibile cessazione dell’obbligo in questione (cfr. Cass. n. 6509/2017)”.


Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it

Approfondimenti:

Mantenimento del figlio maggiorenne: è possibile versarlo in un’unica soluzione

Fino a quando bisogna versare il mantenimento al figlio maggiorenne?

Adozione di maggiorenne può rilevare per la diminuzione dell’assegno di mantenimento del genitore