In caso di cointestazione: di chi è il saldo del conto corrente?
La cointestazione di un conto corrente rende i relativi cointestatari “creditori e debitori in solido” del saldo del conto corrente, con presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate.
Tuttavia, la presunzione di contitolarità può essere superata con la prova di una situazione sottostante diversa.
Bisogna provare che il saldo del conto sia in realtà alimentato da denaro di uno solo dei cointestatari.
Così, ci si può riappropriare dell’intero saldo, respingendo eventuali rivendicazioni dell’altro cointestatario.
Siffatta situazione è valida sia quando il titolare del conto sia in vita, sia in caso di suo decesso (saranno, in questo caso, gli eredi ad impugnare il saldo di conto corrente).
Una controversia tra marito e moglie …
Con ordinanza n. 2045 del 28 agosto 2017, la Suprema Corte statuiva in merito ad una opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla moglie nei confronti dell’ex marito, per la restituzione del 50% delle somme da lui prelevate dal conto corrente cointestato.
L’opposizione si fondava sul fatto che le somme prelevate erano riferibili ad una donazione del padre del marito, pertanto, anche se i coniugi erano in regime di comunione dei beni, dovevano ricondursi esclusivamente alla proprietà del marito.
La decisione della Corte di Cassazione.
Il Collegio di Ermellini ha ribadito come la cointestazione di un conto corrente attribuisca ai cointestatari la posizione di creditori e debitori in solido del saldo del conto corrente con presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate.
Questa presunzione, ovviamente, può certamente essere superata in giudizio mediante la prova di una situazione giuridica sottostante diversa.
Nel caso affrontato, poiché non si era raggiunta la prova del fatto che le somme depositate sul conto corrente erano riferibili ad uno solo dei coniugi, non poteva trovare accoglimento l’opposizione del marito.
In effetti, in questo caso, si è ritenuto che si trattasse di un’elargizione fatta anche favore della moglie, visto che all’epoca della donazione i coniugi erano ancora in buoni rapporti ed il padre aveva versato la somma proprio sul conto corrente cointestato.
Il consiglio dell’avvocato…
In altre pronunce (ad esempio, Cass. Civ., sentenza n. 18777 del 23 settembre 2015) si è potuto superare la presunzione di contitolarità del conto corrente, fornendo la prova della riconducibilità delle somme risultanti dl saldo del conto corrente ad uno solo dei suoi titolari.
La Corte di Cassazione, con una precedente decisione (sentenza n. 13663 del 22 luglio 2004), ha poi statuito come la presunzione di contitolarità comporti l’onere della parte (che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione) di offrire la prova contraria della non riferibilità a sé dei prelievi effettuati.
Lo Studio Legale Lambrate assiste i Clienti che vogliano cointestare situazioni in cui la cointestazione del conto corrente è soltanto formale, essendo il suo saldo alimentato soltanto da sostanze economiche riconducibili ad un solo correntista.
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