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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

La Banca deve risarcire i prelievi e le operazioni bancarie online (giroconto, bonifici etc..) non autorizzate dal correntista se non dimostra che il sistema informatico è sufficientemente sicuro per il Cliente.

La Banca è inadempiente agli obblighi contrattuali se non dimostra di aver adottato ogni misura idonea a garantire la sicurezza del servizio elettronico (la c.d. home banking o internet banking) e, in quanto tale, deve risarcire il correntista per i prelievi anomali non autorizzati.

In effetti, il correntista che lamenti l’esistenza di operazioni bancarie non autorizzate (ed ovviamente effettuate senza che egli abbia ceduto i codici di accesso a nessuno altro) e agisca per ottenere il risarcimento del danno patito nei confronti della Banca, agisce denunciando un inadempimento contrattuale dell’Istituto di Credito che, come tale, soggiace ai principi in tema di onere probatorio di cui all’art. 1218 Cod. Civ.

Il predetto articolo sancisce un principio cardine del diritto italiano prevedendo che il creditore che agisce per il risarcimento del danno dovuto a  inadempimento contrattuale  deve limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Tale principio opera anche nei confronti della Banca che, in qualità di debitore, deve dimostrare che le operazioni bancarie non autorizzate sul conto corrente del correntista non sono imputabili ad un suo inadempimento e che, nel rapporto contrattuale, si è comportata con diligenza adottando tutte le misure idonee necessarie per garantire la sicurezza del servizio elettronico (la c.d. home banking o internet banking) .

Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2950/2017, nella quale i giudici di legittimità hanno anche chiarito che la diligenza richiesta all’Istituto di Credito è  la diligenza posta a carico del professionista, ha natura tecnica e va valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento.

Del resto, precisano gli Ermellini, la possibilità che i codici del correntista siano sottratti attraverso tecniche fraudolente rientra nell’area del cosiddetto “rischio di impresa”, rischio che deve essere ricondotto

nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento” e che può essere evitato con “appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione di codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non potere essere fronteggiati in anticipo”.


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