Ho emesso più assegni trasferibili: quali sono le conseguenze?
Se è pur vero che l’assegno non è lo strumento di pagamento più utilizzato, è altrettanto vero che sono ancora in circolazione libretti di assegni vecchi senza la dicitura “NON TRASFERIBILE” pre stampata.
Molti cittadini non sanno che questi assegni devono essere ben compilati. In particolare, per gli assegni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro è obbligatorio apporre a penna la scritta “non trasferibile”. Non farlo, significa commettere un illecito.
Emettere o incassare un assegno trasferibile comporta importanti conseguenze.
Anzitutto, le conseguenze dell’emissione o dell’incasso di un assegno trasferibile riguardano sia il traente che il prenditore dell’assegno. Infatti, l’illecito in questione viene contestato sia a chi emette l’assegno sia a chi lo incassa. Si tratta di una duplice violazione poiché entrambi i soggetti hanno realizzato l’illecito.
Il traente e il prenditore dell’assegno trasferibile sono, quindi, entrambi passibili di sanzione.
La notifica della contestazione
Dunque, l’Istituto di Credito che ha incassato l’assegno trasferibile ha l’obbligo di segnalare la violazione all’Autorità preposta per l’accertamento dell’illecito.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare la Ragioneria Territoriale competente, ricevuta la segnalazione, notifica al trasgressore la contestazione.
Cosa prevede la contestazione?
E’ importante leggere la contestazione prestando la massima attenzione.
L’indicazione della norma di Legge violata
Nella contestazione, infatti, la Ragioneria territoriale informa il cittadino che ha violato l’art. 49, comma 5, Dlgs n. 231 del 21 novembre 2007 per aver trasferito o acquisito a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità un determinato importo.
La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
L’Autorità procedente specifica poi che l’infrazione commessa è punibile con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Tale sanzione amministrativa pecuniaria varia seconda dell’importo trasferito.
Se l’importo trasferito con assegno trasferibile è inferiore ad euro 30.000,00, la sanzione è pari al 10% dell’importo di cui all’assegno. Diversamente, l’art. 63, comma 1, Dlgs n. 231/2007 prevede l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00.
La facoltà di aderire all’oblazione
Nella contestazione viene, altresì, fatta menzione sulla possibilità per il cittadino di aderire all’oblazione.
Ai sensi dell’art. 65, comma 9, Dlgs n. 231/2007, infatti, il cittadino può definire il procedimento amministrativo mediante il versamento dell’oblazione.
Aderire all’oblazione significa versare il doppio della sanzione minima prevista. Quindi, il 20% dell’importo trasferito in caso di importi inferiori a 30.000,00 euro oppure 6.000,00 euro in caso di importi superiori ad euro 30.000,00.
Attenzione: non sempre è possibile aderire all’oblazione!
In alcune ipotesi, infatti, il cittadino non può scegliere di aderire all’oblazione.
Anzitutto, l’oblazione non è consentita a chi abbia trasferito con assegno trasferibile importi superiori a 250.000,00 euro.
Emettere più assegni trasferibili può precludere la facoltà di aderire all’oblazione
L’oblazione non è, infatti, consentita a chi si sia già avvalso di tale facoltà per altra violazione riguardante la limitazione e l’uso del denaro contante o dei titoli al portatore. Sempre che l’atto di contestazione della prima violazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti la ricezione della successiva contestazione.
Quindi, la facoltà di aderire all’oblazione può essere esclusa a chi abbia violato più volte l’art. 49, comma 5, Dlgs 231/2007. Il che avviene nell’ipotesi in cui tutte le contestazioni vengano notificate nell’arco di uno stesso anno.
Questa non è un’ipotesi così infrequente. Basti pensare, ad esempio, all’acquirente di un immobile che nello stesso giorno emette tre assegni dallo stesso libretto vecchio.
In quell’istante, infatti, l’acquirente avrà commesso tre illeciti: uno in relazione all’assegno destinato al venditore, uno per l’assegno destinato al saldo dei compensi del mediatore immobiliare e l’ultimo per corrispondere quanto dovuto al notaio incaricato.
Cosa fare in caso di plurime violazioni?
Non poter aderire all’oblazione significa che il procedimento amministrativo non si conclude con il versamento dell’importo richiesto. E’ possibile, dunque, che al cittadino venga successivamente notificato un decreto sanzionatorio contenente l’ingiunzione di pagamento di una sanzione.
Per questa ragione in simili situazioni potrebbe essere ancora più opportuno depositare le deduzioni difensive e richiedere l’applicazione della sanzione ai minimi edittali.
I termini per scegliere se aderire all’oblazione o depositare la memoria difensiva
I termini per decidere non sono poi così lunghi: le deduzioni difensive devono essere depositate entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. L’oblazione, invece, potrà essere pagata entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione.
Attenzione: se si sceglie di aderire all’oblazione il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della contestazione. Il pagamento effettuato in ritardo verrà trattenuto come acconto sulla sanzione che verrà comunque comminata con il successivo decreto!
Quali conseguenze incorre chi non paga la oblazione e non deposita deduzioni difensive?
Il procedimento amministrativo termina con un decreto sanzionatorio nel quale viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria che il cittadino dovrà versare.
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