E’ una fattispecie ricorrente quella relativa al figlio che, con delega bancaria, attinge e svuota il conto corrente dell’anziano genitore.
La contrazione del saldo di conto corrente viene generalmente scoperta dagli altri eredi solo dopo il decesso del genitore.
Questi ultimi, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto, possono entrare in possesso delle movimentazioni bancarie per il tramite di una semplice richiesta all’Istituto di Credito.
Cosa può fare l’erede che scopre che, con delega bancaria, è stato svuotato il conto corrente del defunto?
L’erede che ha contezza del fatto che, con delega bancaria, è stato male gestito dal delegato il conto del defunto può esperire azione di rendiconto ai sensi dell’art. 1713 Cod. Civ.
L’azione giudiziaria, finalizzata alla restituzione degli importi ipoteticamente incamerati a fini personali dal delegato, va qualificata quale azione di rendiconto ex art. 1713 (T. Bolzano 8.8.2019).
L’azione di rendiconto si trasmette agli eredi con il decesso del titolare del rapporto bancario.
Gli eredi del mandante, in caso di estinzione del mandato per morte del predetto, potranno così richiedere al mandatario, colui che aveva delega bancaria, il rendiconto.
Cosa può fare il delegato incolpevole?
A tal proposito va rilevato che l’obbligazione del mandatario, prevista dall’art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall’art. 1710 c.c. (Cass. civile, Sez. 2, Sentenza n. 1600 del 15/02/1995, Rv. 490432 – 01).
Ciò posto, se il delegato avrà modo, tramite documentazione giustificativa, di dimostrare di aver agito diligentemente, potrà andare esente da responsabilità.
Come si colloca la domanda di rendicontro rispetto alla divisione dell’eredità?
La Giurisprudenza ha peraltro chiarito che l’azione di rendiconto è svincolata dall’esperimento di domanda di divisione dell’eredità. Pertanto, queste possono non essere esperite necessariamente insieme.
“Le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti”, Cassazione civile, sez. II, n. 18857 del 16 luglio 2018.
Come pure la Giurisprudenza ha chiarito che dette somme, essendo state prelevate prima del decesso, non sono propriamente beni ereditari e, pertanto, la competenza giudiziaria non spetta al Giudice della successione.