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Quando termina una convivenza gli ex conviventi possono trovarsi in disaccordo sulla ripartizione del patrimonio.

L’ex convivente ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato per la realizzazione della casa comune, degli arredi e dei risparmi sul conto corrente cointestato?

I risparmi sul Conto Corrente cointestato.

Come si divide il saldo attivo sul conto corrente cointestato ai due ex conviventi?

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che al conto corrente cointestato tra due ex conviventi si applichi l’art. 1298, comma 2, Cod. Civ. Secondo il predetto articolo, le sostanze residue sul conto corrente si presumono di proprietà di ciascun cointestatario nella misura del 50% per partner.

Il residuo attivo, quindi, si deve dividere in parti uguali. Tale regola subisce, però, un’importante eccezione. La Legge consente all’ex convivente di provare che il conto corrente cointestato, di fatto, era alimentato dalle sole risorse di uno dei due partner.

Qualora l’ex convivente dimostri che i conferimenti provenivano dalle sole sue risorse economiche, avrà diritto a ritirare l’intero saldo del conto corrente.

Si può richiedere la restituzione delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dell’ex convivente?

Per rispondere correttamente al quesito è necessario fare la seguente precisazione.

La convivenza, quale unione di fatto, è una formazione sociale rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Essa è caratterizzata da doveri di natura morale e sociale che ciascun convivente ha nei confronti dell’altro.  Ciò riguarda, ovviamente, anche i rapporti patrimoniali.

Questo significa che se l’attribuzione patrimoniale è adeguata alle circostanze ed è proporzionata alla capacità patrimoniale e alle condizioni sociali del convivente che l’ha effettuata, non è possibile richiederne la restituzione.

Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, in simili ipotesi l’ex convivente avrebbe elargito la somma di denaro o effettuato l’acquisto di un bene adempiendo ad un obbligo morale e sociale.  Qualora l’ex convivente abbia agito in ottemperanza ad un dovere morale, l’attribuzione viene qualificata come un’obbligazione naturale ex art. 2034 Cod. Civ.

Trattandosi di obbligazione naturale, l’ex convivente che ha ottenuto somme di denaro durante la convivenza o un bene (acquistato con le sole risorse economiche del partner) non sarà tenuto a restituirli.

Ciò a condizione che tali vantaggi siano proporzionati alle condizioni economico- sociali dell’ex convivente. Deve trattarsi di attribuzioni “normali”, nascenti dal rapporto di convivenza, che non abbiano comportato un apprezzabile squilibrio economico tra i due partners.

Sul punto, però, è doveroso fare una precisazione. Se lo squilibrio economico, a favore di una parte e a vantaggio di un’altra, è stato voluto espressamente dagli ex conviventi, allora l’attribuzione economica “oltre misura” si configura come un’attribuzione a fondo perduto e, come tale, non dovrà essere restituita.

Ciò in quanto, il vantaggio economico ottenuto da uno in pregiudizio dell’altro è espressione della volontà di quest’ultimo.

Se l’ex convivente investe nella convivenza “oltre misura” può richiedere la restituzione delle somme?

Al di là di questa eccezione, i vantaggi ottenuti dall’ex convivente che esulino dalle normali attribuzioni economiche che caratterizzano uno stabile rapporto di convivenza, devono essere restituiti.

Essi, infatti, costituiscono un ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 Cod. Civ.

Si pensi al caso in cui un partner decida di prestare la propria opera e parte delle proprie risorse economiche per la costruzione di una casa, in vista di una futura convivenza.

Tali attribuzioni, secondo la Giurisprudenza, non costituiscono donazione a favore del partner, nè sono attribuzioni a fondo perduto bensì sono un conferimento volontario finalizzato alla costruzione di una casa comune, progettata come luogo dove la coppia avrebbe dovuto trascorrere la propria vita insieme (Cass. Civ. ordinanza n. 14732 del 7 giugno 2018).

Pertanto, venuta meno la convivenza, il partner che ne ha avvantaggiato, deve restituire il denaro dall’altro versato.

In una simile ipotesi, infatti, la Giurisprudenza ha escluso che tali conferimenti potessero qualificarsi come un obbligazione naturale.

Ciò per due ragioni. La prima perché la coppia non era ancora convivente al tempo dei conferimenti. All’epoca, infatti, non si era ancora formata una famiglia di fatto.

Secondariamente perché tali conferimenti eccedevano le normali obbligazioni che di regola nascono da un rapporto di convivenza.  A ben vedere, nel caso di specie oggetto della pronuncia richiamata, il partner conferente era una donna operaia che aveva contribuito economicamente ad un progetto di vita comune, ben oltre le capacità reddituali e le spese ordinarie necessarie alla convivenza.

Se i conviventi hanno costruito la casa sul terreno di esclusiva proprietà di uno, chi acquista la proprietà dell’immobile?

Qualora i conviventi abbiano deciso di costruire la loro casa su un terreno di esclusiva proprietà di uno dei due, salvo diverso accordo, l’immobile sarà di proprietà del partner già proprietario del terreno.

La regola qui applicabile è quella contenuta nell’art. 934 Cod. Civ. che prescrive che il proprietario del suolo diviene titolare di qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo da chiunque realizzata.

Pertanto il convivente, in caso di separazione, avrà diritto non a quota parte della proprietà dell’immobile ma alla restituzione del danaro versato e all’indennizzo per le energie lavorative impiegate volontariamente per la realizzazione dell’abitazione.

Il parere dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini titolare dello Studio Legale Lambrate precisa che “per poter qualificare correttamente le attribuzioni economiche come obbligazioni naturali o come indebito arricchimento, quindi, è necessario ricostruire preliminarmente la capacità patrimoniale dei conviventi. Solo così sarà possibile comprendere se sussiste in capo all’ex convivente il diritto alla restituzione di quanto versato in costanza di convivenza a favore dell’ex compagno”.

In materia, lo Studio Legale Lambrate offre una consulenza personalizzata con un approccio teso alla definizione delle controversie tra ex conviventi in sede stragiudiziale, conciliando le relative posizioni.