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E’ frequente, tra gli ex coniugi separati e divorziati, il disaccordo sulla necessità o meno di alcune spese straordinarie per il mantenimento dei figli.

Le spese straordinarie sono quelle spese, extra assegno di mantenimento, che possono avere natura ludica, parascolastica, etc., ad esempio, i corsi di musica, le attività sportive, le vacanze senza i genitori, i viaggi d’istruzione, i corsi per il conseguimento della patente…

La Legge non indica una procedura per l’acquisizione del consenso dell’altro genitore.

Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione del 29 novembre 2017, ha emanato alcune linee guida di concerto con la Commissione “Famiglia” e alcune Associazioni del settore.

La procedura per il consenso dell’altro genitore

Il genitore interessato alla spesa dovrebbe inviare all’altro genitore una richiesta scritta (per sms, e-mail, etc.), attendendo un riscontro nel termine di 20 giorni dall’invio della richiesta.

Entro tale termine, il genitore in disaccordo con la spesa da sostenere dovrebbe inviare comunicazione di dissenso sempre per iscritto.

Spirato il termine nel silenzio del genitore, invece, la spesa straordinaria dovrebbe considerarsi approvata e potrà sostenersi.

In tal caso, la spesa straordinaria, una volta sostenuta ed anticipata da uno solo dei genitori, dovrebbe essere rimborsata pro quota dall’altro senza conflitti né sorprese di sorta.

Nel silenzio legislativo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che (Cass. Civ. ord. n. 4753/17), nel caso di rigetto della richiesta di rimborso pro quota della spesa sostenuta da parte dell’ex, la mancanza di acquisizione preventiva del consenso alla spesa straordinaria fa sì che sia il Giudice a dover verificare la conformità delle spese all’utilità per il figlio ed alle condizioni economiche dei genitori.

Il consiglio dell’Avvocato

Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini consigliano di disciplinare a priori con l’ex coniuge le modalità di acquisizione del consenso alla spesa straordinaria, da replicarsi per ogni necessità che si dovesse manifestare; ciò, al fine di evitare inutili conflitti che possano sfociare in azioni giudiziarie, con aggravi per tutti.