Skip to main content

Cos’è il TFR?

Quando il lavoratore cessa il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto c.d. TFR, ossia al pagamento di quella somma accumulata e accantonata durante tutto il rapporto di lavoro.

In pratica, il trattamento di fine rapporto è una somma accantonata dal datore di lavoro, che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo ai sensi dell’art. 2120 Cod. Civ..

Può accadere che, pur cessato il rapporto lavorativo, il datore di lavoro non provveda a versare spontaneamente il TFR al dipendente.

 Quando il TFR non viene pagato, il datore di lavoro deve per prima cosa essere messo in mora.

Innanzitutto, nei casi di ritardo nell’erogazione del TFR o addirittura di suo mancato pagamento, il lavoratore (che sia un dipendente pubblico o privato) ha sempre diritto ad inviare al datore di lavoro una lettera di messa in mora.

Nella comunicazione inviata il dipendente deve chiedere espressamente il pagamento del dovuto e specificare che in caso di suo mancato versamento entro un determinato numero di giorni, provvederà per vie legali con rivalsa delle spese sostenute e degli interessi dovuti.

Tuttavia, prima di inviare la lettera di messa in mora è sempre opportuno consultarsi con un avvocato o un consulente del lavoro per effettuare i calcoli degli importi dovuti dal datore moroso.

 Seguono alla lettera di messa in mora le possibili azioni legali.

Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi nemmeno a seguito del formale sollecito si potrà successivamente procedere ad azioni legali vere e proprie dirette ad ottenere un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Dopodiché, in mancanza di adempimento spontaneo, al lavoratore non resterà che agire esecutivamente.

Quando è possibile chiedere il TFR all’INPS?

In tema di pagamento del TFR, l’intervento da parte dell’Inps è limitato dalla Legge ad alcune circostanze particolari.

La disciplina sul punto è contenuta all’interno di una legge n. 207 del 29 maggio 1982, che attribuisce all’Inps il compito di garantire il trattamento di fine rapporto dei lavoratori rimasti insoddisfatti attraverso il Fondo di Garanzia.

Il Fondo di garanzia interviene se il datore di lavoro è soggetto a procedura concorsuale, come ad esempio il fallimento.

 Articolo redatto dalla Dott.ssa Lucrezia Florio

Vedi articoli correlati:

TFR – DIVORZIO: QUANDO NASCE IL DIRITTO DELL’EX CONIUGE

IL DIRITTO AD OTTENERE UNA QUOTA DI TFR DALL’EX CONIUGE