La gestione delle spese per i figli rappresenta spesso uno dei punti di maggiore attrito durante una separazione.
Per fare chiarezza e ridurre la conflittualità, presso gli Organi giudiziari sono state siglati documenti, c.d. Linee Guida, volte ad individuare regole per ridurre il conflitto sulla gestione delle spese dei figli.
Ad esempio, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile, hanno siglato nuove Linee Guida nel giugno 2025.
Queste regole definiscono quali spese per i figlio sono già coperti dall’assegno mensile e quali richiedono, invece, un accordo preventivo tra i genitori.
1. Cosa comprende l’assegno di mantenimento ordinario?
L’assegno periodico è destinato alle esigenze ordinarie di vita.
- Vitto e spese per la casa (affitto, utenze, condominio).
- Abbigliamento ordinario e cambi di stagione.
- Medicinali da banco e cancelleria scolastica ricorrente.
Nota: Nell’ipotesi di un accordo consensuale, l’assegno di mantenimento può diventare “omnicomprensivo”, includendo forfettariamente anche le spese extra per semplificare la gestione tra i genitori.
In alternativa, è possibile, previa stipulazione di un accordo, stabilire una ripartizione delle spese straordinarie per il figlio in misura differente da quello di prassi pari al 50% a carico di ciascuno genitore.
Un genitore potrà così avere in carico il 100% delle spese extra assegno oppure il 70% e così via.
2. Spese Extra: Quando serve il consenso?
Le linee guida suddividono le spese extra in due macro-categorie: quelle che richiedono un accordo preventivo e quelle “automatiche” (ma da documentare).
Spese Mediche
- Senza accordo preventivo: Visite specialistiche prescritte dal medico curante, tickets sanitari, occhiali da vista e farmaci prescritti.
- Con accordo preventivo: Cure dentistiche o oculistiche presso privati, trattamenti estetici, cure termali e supporto psicologico.
Spese Scolastiche
- Senza accordo preventivo: Tasse per istituti pubblici, libri di testo, materiale di inizio anno, gite senza pernottamento e mensa.
- Con accordo preventivo: Tasse per scuole o università private, gite con pernottamento, corsi di recupero e alloggio fuori sede per universitari.
Spese Extrascolastiche
- Senza accordo preventivo: Pre-scuola, dopo-scuola, centri estivi (oratori o comunali) e baby-sitter per coprire l’orario di lavoro dei genitori.
- Con accordo preventivo: Sport, corsi di lingue o musica, viaggi studio, conseguimento della patente e acquisto/manutenzione di veicoli per i figli.
3. Figli con Disabilità
Per i figli in condizione di disabilità (ex d.lgs. 62/2024), non è richiesto il preventivo accordo per una vasta gamma di spese necessarie alla loro cura e inclusione. Tra queste rientrano:
- Beni e servizi di riabilitazione o prevenzione (anche privati se prescritti).
- Assistenza a domicilio, presidi per la deambulazione e abbigliamento su misura.
- Frequenza di centri diurni e costi per cani-guida.
4. Procedure di Rimborso e “Regola del Silenzio-Assenso”
Le linee guida stabiliscono tempi certi per le comunicazioni tra genitori:
- Richiesta di spesa: Il genitore che propone una spesa soggetta ad accordo deve inviare una richiesta scritta.
- Dissenso motivato: L’altro genitore deve rispondere per iscritto entro 10 giorni. In mancanza di risposta, il silenzio vale come consenso.
- Rimborso: Il genitore che anticipa la spesa deve inviare i giustificativi entro 30 giorni. Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Importante: Se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di un genitore, entrambi devono pagarla direttamente al fornitore secondo le proprie quote, senza che uno debba anticipare l’intero importo.
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