In tema di responsabilità civile l’Assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali dell’assicurato, anche in assenza di polizza per la tutela legale.
L’art. 1917, terzo comma, Cod. Civ., statuisce che le spese legali sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Recentemente la Suprema Corte (ex multis e per tutte Cass. Civ., sentenza n. 10595 del 4 maggio 2018; Cass. Civ., ordinanza n 14107 del 23 maggio 2019) ha ulteriormente precisato che la norma si applica pure in mancanza di polizza per la tutela legale, sottoscritta dall’assicurato.
La motivazione alla base di questo principio di diritto consiste nel fatto che l’azione dell’assicurato volta a resistere alle pretese del danneggiato avvantaggia anche l’Assicurazione.
Una precisazione sulla polizza per la tutela legale
Bisogna poi precisare che la polizza in discorso è un contratto accessorio al contratto principale di assicurazione.
Infatti, la polizza in discorso consente all’assicurato di scegliere a suo insindacabile giudizio un legale di sua fiducia, caricando le spese legali, sia stragiudiziali che giudiziali, sull’Assicurazione, previa ovviamente preventiva approvazione delle stesse.
Pertanto, contrariamente a quello che si pensa non è l’impresa che assume la gestione delle vertenze dell’assicurato, designando a suo piacimento il legale, tratto da propri elenchi!
L’assicurato ha diritto a scegliere il legale più di suo gradimento e insieme a questo ha diritto a chiedere all’assicurazione l’approvazione alla copertura assicurativa dei compensi del professionista.
Pertanto, bisogna fare attenzione quando si pensa di affidarsi ad un legale sulla base dell’indicazione dell’agente assicurativo, perché se ne può scegliere liberamente un altro (anche non suggerito) sulla base del rapporto di fiducia che deve necessariamente crearsi con il professionista.
L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte che: “pure il danneggiato esente da responsabilità, quindi, vittorioso dell’azione risarcitoria, ha diritto a vedersi risarcite le spese legali”.
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