La collazione ereditaria è prevista dal nostro Codice Civile all’interno dell’azione di divisione ereditaria ed è a quest’ultima preordinata e connaturata.
In pratica, il diritto alla collazione può essere fatto valere solo tramite divisione.
Nella divisione ereditaria, in particolare, si procede alla ricostruzione del patrimonio ereditario da dividere, tramite la somma del relictum e del donatum.
Il donatum si ricostruisce con la collazione, ossia con il conferimento, o in natura o per imputazione, dei beni usciti dal patrimonio del de cuius.
Sono soggetti a collazione ereditaria solo i beni donati in vita ai discendenti e al coniuge, tanto con donazione diretta quanto indiretta.
La funzione della collazione è quella di assicurare la parità di trattamento tra i vari coeredi, così da non creare squilibrio tra le quote spettanti a ciascuno di essi.
Così ciascuno dei coeredi avrà, all’esito del giudizio di divisione, una quantità di beni proporzionata alla propria quota ereditaria.
La Suprema Corte ritiene che l’obbligo di collazione sorge automaticamente, salva espressa e valida dispensa del de cuius, senza necessità di una espressa domanda dei condividenti (così Cass. Civ. n. 15131 del 18 luglio 2005).
Una particolarità di questo strumento di salvaguardia delle quote ereditarie è il fatto che poiché l’azione non si prescrive parimenti la collazione è imprescrittibile, salvo l’intervento dell’usucapione.
Approfondimenti
Per ogni approfondimento o chiarimento sull’argomento relativo al risarcimento del sinistro o delle spese legali, lo Studio Legale Lambrate mette a disposizione una email info@studiolegalelambrate.it dedicata a cui rivolgere, senza impegno, ogni richiesta.
Le richieste verranno esaminate dagli Avvocati, che forniranno riscontro nel più breve tempo possibile. Non esitate quindi a contattarci!
Leggi anche:
Eredità indivisibile: la “non comoda divisibilità” di un bene
Eredità: lascito di un singolo bene del patrimonio ereditario
La fine delle discussioni tra gli eredi: la divisione dell’eredità!