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Il legato è l’attribuzione, a titolo particolare, che il testatore può conferire ad un erede o a vantaggio di un terzo.

Può accadere che il testatore possa decidere di assegnare al titolare di una quota di eredità prevista dalla Legge (quota di legittima) un legato per una quota di beni o denaro. In questo caso può ricorrere la figura del legato in sostituzione di legittima oppure del legato in conto di legittima.

Il legatario può rifiutare?

Il legatario ha due scelte: rinunciare e chiedere la legittima oppure accettare e rinunciare alla legittima.

Come si riconosce nel testamento un legato in sostituzione di legittima?

La legge non richiede alcuna formula per il legato in sostituzione di legittima.

E’ sufficiente che la volontà del testatore di tacitare definitivamente il legittimario con l’attribuzione del legato sia chiara ed univoca.

La Giurisprudenza precisa che dal complessivo contenuto del testamento si deve desumersi la chiara intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati, senza chiamarlo all’eredità (Cass. Civ. n. 16083/2005).

Il legato in conto di legittima quando ricorre?

Diversamente, si ricadrebbe nell’ipotesi di legato in conto di legittima ex art. 552 Cod. Civ.

Distinguere legato in sostituzione o in conto d legittima è una questione di fatto. Ove la volontà del testatore non emerge con assoluta certezza, la Giurisprudenza ritiene che la successione legittima debba sempre concorrere con quella testamentaria (Cass. n. 5918/1999).

Come si acquista?

Il legato si acquista automaticamente e senza bisogno di accettazione al momento della delazione. 

Pertanto, in mancanza di una chiara accettazione del legato, chi ha interesse può agire ai sensi dell’art. 650 Cod. Civ.

Per l’effetto chiunque abbia interesse può chiedere all’Autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale l’avente diritto dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine, senza che vi sia dichiarazione del beneficiario, quest’ultimo perde il diritto di rinunziare.

Come si rinuncia?

Il legittimario che intenda rifiutare il legato è tenuto a manifestare la volontà di rinuncia al legato.

Ai sensi dell’art. 1350 n. 5 Cod. Civ. ove il legato abbia ad oggetto beni immobili la rinuncia deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità (Cass. Civ. n. 8878/2000).

Cosa comporta la rinuncia?

Una volta che il legittimario abbia rinunciato al legato, egli non sarà per questo atuomaticamente erede, ma si troverà nelle condizioni di qualsiasi erede necessario pretermesso. Potrà dunque esperire l’azione di riduzione per rivendicare i propri diritti successori. 

l legittimario che rinunci al legato in sostituzione di legittima, trovandosi nella medesima situazione dell’erede pretermesso dal testatore, la cui volontà era quella di garantirgli un legato e non già la quota di eredità, non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione conseguendo la legittima di sua spettanza (Cass. Civ.  n. 4800/1992, Cass. Civ. n. 1910/1966). 

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