Se si vive in un appartamento i lavori di ristrutturazione della facciata condominiale possono creare non pochi problemi, specialmente in caso di furto ad opera di ignoti agevolati nell’accesso dalle impalcature o ponteggi.
Molti si domandando, se in caso di furto per il tramite di impalcature o ponteggi ad opera di ignoti si possa vantare un risarcimento dei danni nei confronti del condominio o dell’impresa appaltatrice dei lavori o addirittura di entrambe in via solidale.
Nel caso di furto per il tramite di impalcature o ponteggi installati per la ristrutturazione dell’edificio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto una vera e propria responsabilità ex art. 2043 Cod. Civ. in capo all’Impresa appaltatrice dei lavori per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi (ex multis, e per tutte Cass. Civ. sent. n. 19399 del 30 settembre 2016).
Più in dubbio è invece la sussistenza di una responsabilità da parte del Condominio.
Infatti, nella pronuncia citata, la Suprema Corte ha aggiunto come vi potrebbe essere anche una responsabilità concorrente del Condominio con quella Impresa appaltatrice dei lavori, in nel caso in cui l’Impresa appaltatrice sia stata un mero esecutore degli ordine del committente, appunto il Condominio.
In altra pronuncia più risalente nel tempo, invece, i Giudici di Legittimità (Cass. Civ. sent. 26900 del 19 dicembre 2014) avevano individuato una responsabilità del Condominio ex art. 2051 Cod. Civ., per omessa custodia e vigilanza delle impalcature o dei ponteggi.
Più recentemente, con ord. n. 15176 del 20 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha escluso una responsabilità del Condominio per i danni arrecati dalle cose in sua custodia ex art. 2051 Cod. Civ., infatti, salvo il Condominio non sia venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza, alcuna responsabilità è a questo imputabile per aver meramente acconsentito all’installazione dell’impalcatura o ponteggi.
Permane comunque una responsabilità dell’Impresa dell’appaltatore dei lavori di rifacimento della facciata condominiale per omessa adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei poteggi.
Più di recente, la Suprema Corte, con sentenza n. 26691 del 22 ottobre 2018, ha ritenuto sussistente la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
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