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Non molti sanno che l’apertura di un conto corrente cointestato con denaro di titolarità di uno solo dei correntisti può costituire una donazione del 50% dell’importo depositato in Banca.
La cointestazione bancaria di una somma di denaro è qualificabile, infatti, come donazione indiretta, se la somma depositata risulti essere di proprietà di uno solo dei cointestatari.

Che cos’è la donazione indiretta?

All’interno di quest’istituto giuridico, la liberalità si realizza, anziché con il negozio tipico della donazione, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la causa e la forma che gli è propria, realizzano in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del beneficiario.
Cosicché la volontà di donare non emerge dall’atto (come nella donazione tipica), ma “in via indiretta dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Cass. Civ. n. 4682/2018).
Questa donazione definita indiretta, secondo la giurisprudenza, differirebbe dalla donazione tipica, proprio perché, per la sua validità, non ha la necessità della forma dell’atto pubblico.
E’ sufficiente dunque il contratto di deposito bancario che realizza l’arricchimento dell’altro cointestatario.

Come tutelarsi in caso di donazione indiretta?

Bisogna ricordare che si è in presenza di una donazione indiretta solo nel caso in cui sia accertato l’animus donandi (Cass. Civ. n. 26983 del 2008; Cass. Civ. n. 468 del 2010; Cass. Civ. n. 4682 del 2018).
Così, bisognerà accertare che il proprietario del denaro, al momento della cointestazione, non avesse altro scopo che quello di attribuire all’altro cointestatario una liberalità (Cass. Civ. n. 26991 del 2013; Cass. n. 6784 del 2012).

Ciò significa -precisa l’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate- che laddove sia accertato che il proprietario del denaro non avesse, nel momento della cointestazione, il preciso scopo di attribuire la liberalità all’altro cointestatario, non si potrà invocare alcuna donazione indiretta del 50% del conto corrente.
Ne consegue che l’altro cointestatario non potrà appropriarsi legittimamente del 50% del saldo attivo del conto corrente.

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