Skip to main content

Il danno da perdita di un parente si quantifica sulla scorta di Tabelle elaborate dai Tribunali.

Il danno da perdita di un parente si calcola per prassi giuridica sulla base o della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano o da quella del Tribunale di Roma.

Le due Tabelle per la liquidazione del danno da perdita di un parente, pur diverse tra loro, nascono dall’intento di evitare una sorta di anarchia nel risarcimento di questo peculiare danno, uniformando, se possibile, la sua liquidazione per ogni categoria di parente.

  • Sulla Tabella di Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale elaborata dal Tribunale di Milano.

La Tabella per la liquidazione del danno da perdita di un parente del Tribunale di Milano si limita a stabilire un range minimo e massimo entro cui risarcire il danno.

  • Sulla Tabella di Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale elaborata dal Tribunale di Roma.

La Tabella del Tribunale di Roma, invece, assegna punti variabili sulla scorta del grado di parentela con il congiunto deceduto (genitore, figlio, fratello, coniuge, etc.), dell’età  della vittima e del congiunto, della convivenza e della composizione del nucleo famigliare, con possibilità di aumentare/personalizzare il punteggio da 1/3 ad ½, sulla base dell’intensità del rapporto affettivo.

Così, mentre le Tabelle di Milano si limitano ad individuare valori per età del congiunto deceduto e di quello superstite, entro cui assegnare il risarcimento, le Tabelle di Roma invece concretizzano il danno da perdita di un parente a seconda di fattori prestabiliti.

Tanto che recentemente la giurisprudenza di merito ha avuto modo di prediligere le Tabelle di Liquidazione elaborate dal Tribunale di Roma per il danno da perdita di un parente (così, Trib. Roma, Sez. XIII, sen. del 9 aprile 2018), ritenendo che queste consentirebbero di meglio personalizzare e ristorare ogni singolo risarcimento concreto.

Altre voci di danno risarcibili.

A quello che in diritto viene più propriamente definito come danno da perdita del rapporto parentale, si deve aggiungere eventualmente un’altra danno c.d. iure hereditatis, che eventualmente, se ricorrente, bisognerà farsi liquidare.

Il danno iure hereditatis ricorre solo laddove tra le lesioni e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.

Questo diritto matura direttamente in capo alla vittima del sinistro e, con la sua morte, si trasmette agli eredi.

Per questo motivo, il danno iure hereditatis non è riconosciuto ai parenti della vittima morta sul colpo: più propriamente definito, per distinguerlo dal danno iure hereditatis, danno da morte immediata o tanatologico.

Un’ulteriore voce di danno potrà altresì aggiungersi se il decesso ha cagionato danno anche all’attività libera, professionale e/o commerciale, che il de cuius intratteneva con  il superstite.

Il parere dell’Avvocato.

L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate evidenzia come è opportuno istruire attentamente la richiesta risarcitoria, allegando le prove concrete dell’intensità del rapporto con il de cuius sin dalla fase stragiudiziale.

In ogni caso, a prescindere da quale Tabella di Liquidazione si prediliga, è opportuno dare contezza in concreto, sin dalla fase stragiudiziale dell’istruzione della richiesta risarcitoria, dell’intensità del rapporto con la vittima (in termini di rapporto affettivo, di frequentazione e attività condivise, nonché il patimento emotivo sofferto per la prematura scomparsa).

In effetti, la prova di tutte queste evidenze ha fatto in modo che la giurisprudenza, in alcuni casi, riconoscesse il risarcimento anche ad altri soggetti pur non conviventi con la vittima (è il caso del risarcimento del danno da perdita del nonno e così via).

Lo Studio Legale Lambrate informa…

Lo Studio Legale Lambrate informa che sta già operando su casi aventi ad oggetto l’argomento de quo ed è, quindi, a disposizione per  una preliminare valutazione della fondatezza delle Vostre pretese.

Tutti coloro che ritengano di aver subito pregiudizio potranno rivolgere la loro richiesta all’indirizzo e-mail info@studiolegalelambrate.it o al numero di telefono 02.39562550.

Le richieste verranno esaminate dagli Avvocati, che forniranno riscontro nel più breve tempo possibile.