Il maneggio è responsabile dei danni occorsi ad un allievo che cade da cavallo durante la lezione di equitazione.
Poniamo il caso di un minore che, nel tempo libero, frequenta un corso di equitazione. Durante una lezione, improvvisamente il cavallo inizia violentemente a sgroppare, disarcionando il ragazzo e facendolo rovinare violentemente al suolo.
Chi risponde dei danni causati dalla caduta?
Il gestore del maneggio. Quest’ultimo, qualora organizzi corsi per giovani allievi principianti o inesperti, sarà chiamato a rispondere di tutti i danni occorsi agli iscritti durante l’esercizio dell’attività ricreativa.
L’equitazione è un’attività pericolosa
L’attività svolta presso il maneggio deve essere considerata come un’attività pericolosa ex art. 2050 Cod. Civ., soprattutto quando si verte in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di principianti o allievi giovanissimi, quindi di persone non in grado di governare le reazioni imprevedibili dell’animale.
Trattandosi di attività pericolosa, il gestore del maneggio risponde dei danni occorsi agli allievi ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ. La Giurisprudenza ha, infatti, precisato che “il gestore di un maneggio risponde quale esercente di attività pericolose, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., dei danni riportati da soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti” (Cass., 22 luglio 2010, n. 17216, in Rep. Civ., 2010).
Tale pronuncia ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale, che da sempre sostiene che l’attività svolta presso il maneggio è da considerarsi pericolosa ai sensi e agli effetti dell’art. 2050 cod. civ.
La Suprema Corte, in una più recente sentenza, ha ribadito l’opportunità di adottare, quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici una massima di esperienza, “ovvero quella consistente nel presumere che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti; con la conseguenza che la prima attività (impartire lezioni a principianti) sarebbe pericolosa, la seconda (impartire lezioni ad esperti) non lo sarebbe” (Cass. Civ., 9 aprile 2015, n. 7093).
La responsabilità per attività pericolosa
Ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. dunque “chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Tale responsabilità ha natura oggettiva. Sussiste pertanto la responsabilità del gestore del maneggio a prescindere che si possa muovere a quest’ultimo un qualsiasi rimprovero di colpa. Per poter ottenere il ristoro dei danni patiti, infatti, deve essere unicamente provato il nesso di causalità: ovvero che i danni riportati siano diretta conseguenza della caduta da cavallo avvenuta durante la lezione di equitazione.
La responsabilità per il danno cagionato dall’animale
Oltre a quanto appena precisato, è opportuno segnalare che ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il periodo di tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto, il gestore del maneggio è chiamato a rispondere dei danni occorsi anche in qualità di proprietario del cavallo ai sensi del citato art. 2052 Cod. Civ.
Quindi, il gestore del maneggio è responsabile dei danni cagionati da un suo cavallo, sempre che non provi il caso fortuito.
Cosa si intende per “caso fortuito”?
Il gestore del maneggio non potrà invocare il caso fortuito adducendo che l’animale è sempre stato docile e che il comportamento tenuto dall’animale era del tutto imprevedibile.
In effetti, sul punto la Giurisprudenza ha precisato che “l’imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio”(Cass., 9 aprile 2015, n. 7093).
La stessa Corte ha infatti sostenuto che “non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, e che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia”.
Pertanto, l’imprevedibilità dei comportamenti di un animale, nel caso di specie un cavallo, non costituisce caso fortuito idoneo a esimere da responsabilità il gestore del maneggio.
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