Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Il pedone deve essere risarcito per i danni subiti a causa di una buca sul marciapiede non debitamente segnalata.
Questo è quanto affermato dai Giudici di merito e di legittimità. Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Salerno emessa con sentenza n. 576 del 3 febbraio 2017, ha condannato il Comune alla refusione di tutti i danni subiti da un pedone a seguito della caduta causata da una buca su un marciapiede di una strada cittadina.
In tale pronuncia i Giudici di legittimità hanno correttamente sancito la responsabilità del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 Cod. Civ. Il predetto articolo, infatti, si applica anche in caso di danni provocati da una cattiva manutenzione del manto stradale.
Nello specifico, l’art. 2051 Cod. Civ. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
La consolidata giurisprudenza formatasi sull’art. 2051 Cod. Civ. precisa che se le cose che causano il danno sono inerti e visibili (ad esempio marciapiedi, scale, strade, pavimenti, etc.) il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la sua pericolosità. Tale ultimo requisito, la pericolosità della cosa, è certamente integrato in caso di una buca invisibile e non segnalata.
Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno fondato la responsabilità del Comune, quale custode del tratto stradale, in forza del fatto che il Codice della Strada prevede espressamente l’obbligo di collocare l’opportuna segnaletica in caso di insidia. Del resto, precisano gli Ermellini, in mancanza di idonea segnaletica, infatti, l’utente della strada, pur impiegando la normale diligenza, non potrebbe facilmente rendersi conto del pericolo, anche perché “chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale“.
L’Avv. Elena Laura Bini ricorda che “l’art. 2051 Cod. Civ. prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva e, in quanto tale, non richiede la prova di alcun elemento soggettivo, dolo o colpa, in capo al custode. Per ottenere, quindi, il debito risarcimento dei danni subiti il danneggiato avrà l’onere di provare il solo nesso causale tra il sinistro occorso e la mancata segnaletica, nonché l’entità del pregiudizio patito”.