Ultimo aggiornamento 7 Febbraio 2022
Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta erogando una sanzione in capo a chi abbia emesso o ricevuto un assegno trasferibile per le più svariate causali.
In particolare, oggetto della violazione è l’assegno senza la dicitura di non trasferibilità, emesso o ricevuto da cittadini ignari.
La violazione commessa con l’assegno trasferibile
I cittadini, che hanno utilizzato vecchi libretti degli assegni, conservati per anni nei propri cassetti, si sono trovati così a confrontarsi con una brutta sorpresa, notificata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni, gli assegni bancari e postali emessi, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono recare la clausola di non trasferibilità.
L’assegno privo dei predetti requisiti, l’assegno trasferibile, da luogo ad una sanzione amministrativa di natura pecuniaria da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00.
La procedura sanzionatoria inizia generalmente con un avviso inviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con l’avviso viene prospettata al cittadino la violazione dell’articolo 49, quinto comma del Decreto Legislativo n. 90/2017, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 231/2007.
Tanto solo per aver emesso in buona fede un assegno trasferibile o per averlo incassato.
Cos’è l’oblazione contenuta nell’avviso del Ministreo dell’Economia e delle Finanze?
L’avviso prospetta al cittadino la possibilità di liberarsi dalla procedura sanzionatoria, mediante il versamento di un importo forfettario pari ad euro 6.000,00 a titolo di oblazione.
Attenzione: l’oblazione non è la sanzione!
Con l’oblazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze invita il trasgressore a risolvere bonariamente la procedura, versando un importo fisso, senza verificare il merito.
Se l’oblazione non viene pagata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze procede all’emissione del decreto sanzionatorio.
Quest’ultimo, il decreto sanzionatorio, può avere ad oggetto sanzioni più basse dell’oblazione (quella minima è di euro 3.000,00), ma può comportare anche il rischio si sanzioni più alte (la sanzione massima arriva fino a euro 50.000,00).
Cosa fare dunque?
Se si è attinti da questa procedura è bene intervenire subito, sin dalla prima comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quella contenente l’oblazione.
Infatti, su questa sanzione sono iniziati da tempo i saldi, indetti tramite Legge!
Tanto per ovviare ad una disciplina legislativa eccessivamente punitiva, senza distinzione tra trasgressori della disciplina antiriciclaggio e cittadini onesti.
In effetti, la normativa è stata nel tempo oggetto di continue modifiche.
Queste hanno portato anche importanti riduzioni della sanzione da comminarsi, da richiedersi a cura dell’interessato.
Le riduzioni possono comportare il pagamento di una sanzione di importo addirittura inferiore all’oblazione.
La novità introdotta dal 17 dicembre 2018
La conversione del Decreto Legge n. 119/2018 nella Legge n. 136/2018
Dal 17 dicembre 2018, inoltre, a seguito della conversione del Decreto Legge n. 119/2018 nella Legge n. 136/2018, laddove si sia emesso un assegno trasferibile con importo inferiore ad euro 30.000,00, l’entità della sanzione minima potrà essere pari al 10% dell’importo trasferito con l’assegno.
Questa disciplina più favorevole è applicabile, per espressa volontà della nuova disciplina introdotta a dicembre 2018, anche ai procedimenti amministrativi non ancora definiti alla data dell’entrata in vigore.
Al via i saldi sulla sanzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
– se l’importo trasferito con l’assegno trasferibile è inferiore ad euro 30.000,00, il cittadino potrà chiedere l’applicazione della sanzione in misura pari al 10% della somma trasferita (ad esempio, se l’importo è pari ad euro 1.000,00 il 10% è pari ad euro 100,00 e non euro 6.000,00 di cui all’oblazione);
– in ogni caso, quindi, anche laddove si sia trasferito con assegno trasferibile un importo superiore ad euro 30.000,00, si potrà richiedere la riduzione di cui all’art. 68 Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni, che prescrive una riduzione pari ad un terzo dell’entità della sanzione irrogata.
Riassumendo:
– aderendo all’oblazione il cittadino, con un atto di fede, verserà l’importo di euro 6.000,00 e la procedura si estinguerà, seppure senza indagare se abbia diritto a pagare una sanzione inferiore per via delle riduzioni normativamente prescritte;
– non aderendo all’oblazione, il cittadino può depositare memoria difensiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, provando la buona fede con cui ha emesso l’assegno e richiedendo le riduzioni di Legge.
E’ bene dunque intervenire subito, ricevuta la comunicazione contenente l’invito a pagare l’oblazione!
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