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La riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito importi inferiori a 30.000,00 euro con assegno trasferibile

Chi ha emesso o incassato un assegno privo della clausola “non trasferibile” incorre in importanti sanzioni.

La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità“.

Dunque, chi, per errore o dimenticanza, incassa o emette un assegno senza la clausola “non trasferibile” oppure senza indicare il nome del beneficiario, rischia di incorrere in pesanti sanzioni.

L’art. 63 del decreto legislativo n. 231/2007, come novellato dal decreto legislativo n. 90/2017, in vigore dal luglio 2017, prevede infatti per la violazione in discorso una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00.

Sul punto, si segnala che la risposta mediatica ad un simile inasprimento della cornice sanzionatoria è stata forte: in molti casi, infatti, la sanzione supera addirittura l’importo trasferito con l’assegno!!!

La sperata (ed attesa) riduzione della sanzione

Non tutti sanno che il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha previsto una disciplina più favorevole per i cittadini, limitando le importanti sanzioni sopra spiegate.

In particolare, è stato inserito all’art. 63 Decreto Legislativo n. 231/2007 il comma 1-bis che recita: “Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’art. 49, comma 5, relative ad importi inferiori a 30.000,00 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67“.

Cosa significa questo?

Chi ha emesso o incassato assegni privi della clausola di non trasferibilità per importi inferiori a 30.000,00 euro se dimostra che la violazione non è grave, che è dipesa da mera dimenticanza, che è avvenuta all’interno di una lecita operazione, che è la prima volta che si incorre in un simile errore etc.., potrà chiedere l’applicazione della sanzione minima pari al 10% dell’importo trasferito!!

In pratica, sarà possibile richiedere che venga applicata una sanzione più bassa di 3.000,00 se si è trasferito un importo inferiore a 30.000,00 euro!!

Come può essere richiesta la riduzione delle sanzioni?

Una volta notificato il primo avviso di accertamento della violazione, sarà opportuno depositare al Ministero dell’Economia e delle Finanze una memoria difensiva nella quale si dimostra la bontà dell’operazione posta in essere e si chiede l’applicazione della disciplina più favorevole appena introdotta.

Se ho già ricevuto il decreto sanzionatorio posso richiedere l’applicazione della disciplina più favorevole?

Parrebbe di si!

L’art. 9 – bis comma 2) della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 prevede che “la disposizione di cui al comma 1 (quindi la possibilità di ottenere una sanzione pari al 10% dell’importo trasferito) si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto“.

In questo caso, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio, sarà necessario depositare un ricorso davanti al giudice ordinario.

Nel ricorso dovranno essere spiegate le ragioni a sostegno delle quali si è meritevoli di ricevere una sanzione pari al 10% dell’importo trasferito. In altri termini, dovrà essere provato che la violazione è di lieve gravità in considerazione dei criteri di cui all’art. 67 Decreto Legislativo n. 231/2007.

Quali sono questi criteri?

L’art. 67 Decreto Legislativo n. 231/2007 prevede che nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’autorità di vigilanza di settore, devono considerare ogni circostanza rilevante e, in particolare: (i) la gravità e durata della violazione; (ii) il grado di responsabilità della persona giuridica o fisica; (iii) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; (iv) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; (v) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il parere dell’Avvocato

Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “la nuova disciplina ha introdotto la concreta possibilità per i cittadini onesti di ottenere una sanzione proporzionale alla violazione commessa, fino ad oggi negata dall’inasprimento della cornice sanzionatoria avvenuto con il Decreto Legislativo n. 90/2017“.

Vuoi saperne di più?

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un consulto telefonando al numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

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