A molti onesti cittadini è stato notificato un verbale nel quale viene loro contestata la violazione di un’importante normativa in tema di antiriciclaggio.
Tanto, per aver emesso od incassato un assegno privo della clausola di non trasferibilità.
La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità“.
La violazione contestata riveste natura oggettiva e formale: il divieto di emettere od incassare assegni trasferibili dell’importo superiore o pari ad euro 1.000,00 sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento di denaro si riferisce.
La sanzione è prevista sia per chi ha emesso l’assegno trasferibile sia per chi l’ha incassato
Perché la violazione si realizzi è necessario che il trasferimento intercorra tra “soggetti diversi” ovvero tra soggetti costituenti distinti “centri di interesse”. Ciò significa che la violazione investe sia la persona che ha emesso l’assegno, sia la persona che l’ha incassato in quanto entrambi i soggetti, con il loro comportamento, hanno contribuito ad eludere il fine della legge.
Nella contestazione notificata al trasgressore c’è la possibilità di versare l’oblazione.
Che cos’è l’oblazione?
Anzitutto: l’oblazione non è la sanzione!
L’oblazione è disciplinata all’art. 16 Legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale si prevede che il trasgressore sia ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu’ favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e’ stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Pagando l’oblazione, dunque pagando il doppio della sanzione minima prevista nel termine di sessanta giorni, la procedura si estingue.
In luogo all’adesione, il soggetto trasgressore può depositare deduzioni difensive volte ad ottenere la sanzione ridotta al minimo edittale.
Attenzione: non sempre si può aderire all’oblazione!
La possibilità di aderire all’oblazione è preclusa se il trasgressore si è avvalso della medesima facoltà per altra violazione prevista dall’art. 49, comma 5, Dlgs 231/2007 e successive modifiche, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti la ricezione del presente atto.
Non è infrequente, infatti, il caso in cui un cittadino abbia, seppur erroneamente, emesso più assegni trasferibili (gli ultimi rimasti di un vecchio blocchetto degli assegni) e, quindi, sia stato investito da più contestazioni.
In questa ipotesi, il trasgressore deve sapere che NON può aderire all’oblazione in quanto la norma chiaramente riserva tale possibilità solo a chi non abbia già aderito nei 365 giorni prima.
Cosa fare se non si può aderire all’oblazione?
E’ opportuno depositare debite deduzioni difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica della violazione. Ciò in quanto bisognerà provare che il trasgressore non ha posto in essere alcuna attività di riciclaggio di denaro illecito.
Tanto diviene ancora più opportuno se si considera che uno dei criteri previsti dall’art. 67 Dlg.90/2017 per ottenere la sanzione limitata al minimo edittale, attiene alla verifica della sussistenza di precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
Il parere dell’Avvocato
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “depositare le deduzioni difensive ben circostanziate circa i fatti occorsi può certamente destare il convincimento dell’Ufficio competente che l’operazione non abbia alcuna attinenza a fenomeni di riciclaggio”.
A tal fine, gli avvocati dello Studio Legale Lambrate redigono deduzioni difensive corredate da idonea documentazione comprovante sia i fatti occorsi sia l’estraneità dei soggetti coinvolti a fenomeni di criminalità, prestando assistenza su tutto il territorio nazionale.
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