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Assegno senza clausola non trasferibile e buona fede: la sanzione amministrativa viene comunque comminata.

Molti cittadini che ricevono la contestazione per aver emesso o incassato, in totale buona fede, un assegno senza la clausola “non trasferibile” si domandano se la buona fede sia sufficiente a scongiurare la sanzione amministrativa.

Purtroppo, in materia di assegno senza clausola non trasferibile la buona fede non rileva!

Emettere o incassare un assegno senza la clausola “non trasferibile” può costare caro all’onesto cittadino.

Infatti, emettere o incassare un assegno senza la clausola “non trasferibile” di importo superiore o uguale a euro 1.000,00 comporta importanti sanzioni.

Nello specifico, l’art 49, comma 5, D. Lgs. 231/2007, stabilisce che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In tema di assegno trasferibile la sanzione amministrativa viene applicata a prescindere dalla buona fede.

Come anticipato, non è sufficiente dimostrare la buona fede per esimersi dal pagamento della sanzione amministrativa.

Assegno trasferibile: perché non rileva la buona fede?

La violazione dell’art. 49, comma 5, Dlgs n. 231/2007 è un illecito connotato dal carattere di oggettività che va valutato ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81.

Tale norma stabilisce l’equiparazione del dolo e della colpa.

Per la sussistenza della responsabilità, quindi, è sufficiente la colpa, che si estrinseca nell’inosservanza della legge o nella negligenza.

Non rilevando la buona fede del soggetto che ha emesso o incassato l’assegno senza la clausola “non trasferibile”, la sanzione verrà ugualmente comminata.

Che fare, dunque, se si riceve la notifica di una contestazione per aver emesso o incassato un assegno senza la clausola “non trasferibile”?

Anzitutto bisogna valutare se la contestazione notificata è corretta.

Se non lo fosse, il cittadino può dapprima depositare debite deduzioni difensive e, successivamente, promuovere opposizione avverso il decreto sanzionatorio.

In tal modo, il cittadino potrà richiedere l’applicazione della sanzione ridotta ai minimi edittali.

Il Consiglio dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini precisa che “nella contestazione viene, infatti, richiamata la possibilità di definire il procedimento mediante il versamento del doppio della sanzione (l’oblazione). Si ricorda che l’oblazione non è la sanzione. Depositando le deduzioni difensive, infatti, si potrà richiedere che la sanzione venga determinata nella misura minima. Successivamente, il cittadino potrà, se ricorrono i presupposti di Legge, presentare istanza per ottenere un’ulteriore riduzione della sanzione. Tale scelta, però, è preclusa a chi aderisce all’oblazione”.

Lo Studio Legale Lambrate informa

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