Torniamo ad affrontare un tema molto dibattuto: il diritto all’assegno divorzile.
Tanto è dovuto in quanto la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla prova che il coniuge richiedente deve fornire per ottenere l’assegno divorzile.
Il caso oggetto della pronuncia
La vicenda interessata ha visto coinvolta una ex moglie che lamentava il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex marito. Tanto, a parere dell’ex moglie, era giustificato da una rilevante disparità economica tra i due ex coniugi.
La funzione dell’assegno divorzile
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha anzitutto precisato che la funzione dell’assegno divorzile non è quella di ricostruire il tenore di vita coniugale, ma piuttosto di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi (Cass. SS.UU. n. 18287/2018).
La prova del diritto all’assegno divorzile
La Suprema Corte ha poi precisato che il coniuge richiedente l’assegno divorzile deve fornire la prova
“che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”(Cass. Civ. n. 10781 del 17 aprile 2019).
Il diritto all’assegno divorzile, dunque, spetta all’ex coniuge che è economicamente più debole solo qualora questi in giudizio provi che tale condizione sia diretta conseguenza del sacrificio del coniuge che ha rinunciato alla propria carriera personale per dedicarsi completamente alla vita familiare.
La predetta prova, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, è fatto costitutivo del diritto azionato. In altri termini, la decisione circa la sussistenza del diritto all’assegno divorzile non può prescindere dalla prova della circostanza di cui sopra.
In mancanza, secondo la Suprema Corte di Cassazione, è precluso ogni apprezzamento circa il confronto dei redditi dei due ex coniugi, ossia la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, quindi, ogni valutazione ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile.
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