Skip to main content

Col matrimonio sorgono, in capo ai coniugi, determinati obblighi, disciplinati agli artt. 143 e 147 del Cod. Civ.

Tra i tanti, i coniugi hanno il dovere reciproco di assistenza morale e materiale, nonché quello di contribuire ai bisogni materiali della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Il mancato versamento del contributo di mantenimento, tanto in caso di separazione quanto in caso di divorzio, può avere conseguenze sia civili che penali.

In ambito civilistico, il coniuge in possesso di un provvedimento esecutivo reso nel giudizio di separazione o di divorzio, può agire con l’esecuzione forzata nei confronti dell’ex coniuge inadempiente.

Ad esempio, nel caso in cui si verifichi l’inadempienza da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno, a seguito di un provvedimento giudiziario esecutivo, il coniuge beneficiario potrà procedere al pignoramento dei beni dell’ex coniuge presso terzi (ad esempio il datore di lavoro).

 A fini cautelativi, nelle more dell’ottenimento di una decisione giudiziaria esecutiva, il coniuge può chiedere il sequestro di beni di proprietà dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 156 Cod. Civ.

Sul piano penale, invece, l’art. 570-bis Cod. Pen. punisce colui che si sottrae al proprio dovere di contribuzione al mantenimento del coniuge e/o dei figli.

Le pene applicabili alla condotta di colui che si sottrae al proprio dovere contributivo sono sancite dall’art. 570 Cod. Pen.

 Più precisamente, la Legge punisce con la reclusione fino a un anno, o con la multa da euro 103,00 ad euro 1.032,00, il coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto a seguito di separazione o divorzio.

In origine, invece, la disciplina relativa al caso di chi si sottraeva al pagamento del contributo di mantenimento in favore del coniuge e/o dei figli era affidata a due norme speciali, l’art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970  e dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, che rinviavano all’art. 570 Cod. Pen. per l’applicazione delle pene.

Con il D.lgs. n. 21 del 2018, è stato abrogato l’art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970 e l’art. 3 della L. n. 54 del 2006 ed introdotto contestualmente nel Codice Penale l’art. 570 bis, che raccoglie le fattispecie prima dislocate nelle citate norme.

Attraverso il D.lgs. n. 21 del 2018 sono state ampliate le tutele e le condotte integranti gli estremi di reato (rispetto a quelle previste dall’art. 570 Cod. Pen. limitante la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli in maniera generica e rimettendo alla valutazione del giudice la gravita dell’inadempimento e la relativa pena da infliggere), attraverso l’applicabilità delle sanzioni penali al coniuge che si sottrae, con qualunque condotta, all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione o di divorzio.

L’innovativa Legge, dunque, amplia il campo di applicazione della sanzione penale a tutte le situazioni di omissione all’obbligo di versare il contributo al mantenimento, salvo i casi in cui vi siano gravi e giustificati motivi che ne escludano la responsabilità dell’obbligato.

Così, la Legge garantisce ai beneficiari dell’assegno la possibilità di esperire, in tutti i casi di inadempimento, i rimedi penali previsti ex lege.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione nella sent. n. 11635/2018, ha precisato che “in tutti quei casi in cui ci si trovi innanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti che trovino ben precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell’obbligato ed appaiano agevolmente collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale” non sarà applicabile la sanzione penale, dato che quest’ultima punisce un inadempimento serio che si protrae per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.

È opportuno sottolineare che nulla viene stabilito dalla norma in caso di mancato pagamento delle spese straordinarie, ovvero non viene precisato se l’omissione di tali somme integri o meno l’ipotesi di reato e, quindi, se possano rientrare nella disciplina del mantenimento (facendo così richiamo all’istituto del matrimonio).