I blocchetti degli assegni recenti contengono la dicitura “non trasferibile” già prestampata.
Questo è un vantaggio per il cittadino che, altrimenti, dovrebbe di volta in volta ricordarsi di scrivere “non trasferibile” sull’assegno prima di consegnarlo.
Questa disattenzione, infatti, potrebbe costare molto cara all’ignaro cittadino. In effetti, la legge prevede che l’emissione o l’incasso di assegni dell’importo superiore a 1.000,00 euro trasferibili comporta l’applicazione di importanti sanzioni.
Nonostante il forte clamore mediatico e l’importante modifica legislativa entrata in vigore lo scorso 17 dicembre 2018 con la legge n.136/2018,ancora oggi molti cittadini vengono colpiti da tali sanzioni.
La proposta Ruocco, infatti, che prevedeva l’esclusione della punibilità se gli assegni erano stati incassati dall’effettivo beneficiario, sembra essere caduta nel dimenticatoio.
Dunque, che fare quando si riceve una contestazione per aver emesso/incassato un assegno trasferibile?
Anzitutto, è bene precisare che la normativa in discorso ha subito diverse ed importanti modifiche. Da ciò deriva che la prima cosa da fare è verificare se la sanzione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quantificato è corretta.
Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che in tema di sanzioni volte alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio opera il principio della
“retroattività della legge successiva più favorevole, in tal modo derogando al principio generale secondo cui tale retroattività non opererebbe” (Cass. Civ. sentenza n. 20697 del 8 agosto 2018).
In altri termini, in tema di emissione / incasso di assegni trasferibili vige il principio del “favor rei“.
Ciò significa che il cittadino potrà sempre richiedere l’applicazione della sanzione più favorevole, sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti.
Esiste un limite all’applicazione di tale principio?
L’unico limite è che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo.
In altri termini, è possibile impugnare un decreto sanzionatorio solo in punto di sanzione, chiedendo l’applicazione della sanzione più favorevole (per il noto principio del favor rei).
Diversamente, ovvero, spirati i termini per impugnare il provvedimento, non sarà possibile chiedere l’applicazione della sanzione più favorevole.
Il parere dell’Avvocato
Lo Studio Legale Lambrate informa che è importante verificare l’esattezza della sanzione comminata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate operano su tutto il territorio nazionale e sono, quindi, a disposizione per una preliminare valutazione della fondatezza delle Vostre pretese.
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