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Assegni trasferibili: lo Studio Legale Lambrate ha ottenuto un importante risultato favorevole al cittadino!!!

Il soggetto trasgressore, infatti, può richiedere la riduzione della sanzione anche se gli è stato notificato il decreto sanzionatorio!

I fatti

Un cittadino ha trasferito l’importo di 1.200,00 con un assegno, dimenticandosi di apporre la scritta “non trasferibile”.  Al tempo dell’emissione dell’assegno la Legge n. 231/2007 prevedeva la sanzione dell’importo minimo di 3.000,00 euro.

Il procedimento amministrativo si è concluso prima dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2018 . La Legge n. 136/2018 ha previsto la riduzione della sanzione al 10% dell’importo trasferito se tale importo è inferiore ad euro 30.000,00. Pertanto, al cittadino è stato notificato un decreto sanzionatorio nel quale gli è stata comminata la sanzione pari ad euro 3.000,00.

Cosa potrà fare il cittadino che ha ricevuto la notifica di un decreto sanzionatorio?

Il cittadino dovrà versare l’importo di euro 3.000,00, (perché il procedimento si è concluso prima dell’entrata in vigore della nuova legge) oppure potrà richiedere l’applicazione della sanzione più favorevole?

Il soggetto trasgressore potrà avvalersi della nuova legge più favorevole. Ciò consentirà al cittadino di richiedere l’applicazione della sanzione nella misura del solo 10% dell’importo trasferito!

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione che ha di recente precisato che

“sulla questione relativa alla applicabilità dello jus superveniens alle violazioni per le quali, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 90 del 2017, fosse già stato adottato un provvedimento sanzionatorio, è possibile pervenire ad una soluzione affermativa” (sentenza n. 20697 del 9 agosto 2018)”.

Ciò in quanto, come peraltro precisato dalla Suprema Corte, l’art. 69 D. Lgs n. 90 del 2017 non contiene alcun riferimento al requisito della mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio.

In pratica, il cittadino potrà avvalersi della previsione più favorevole contenuta nella nuova legge e richiedere l’applicazione della sanzione limitata al 10% della somma trasferita.

Nel caso di cui sopra, quindi, il cittadino potrà corrispondere a titolo di sanzione il solo importo di euro 120,00 euro in luogo all’importo di euro 3.000,00 intimato nel decreto.

Il decreto sanzionatorio deve essere impugnato

Per fare ciò, è indispensabile che il decreto sanzionatorio venga impugnato davanti all’Autorità Giudiziaria nel termine perentorio di 30 giorni.

Diversamente, il decreto diverrà definitivo e non potrà più essere richiesta l’applicazione della legge più favorevole.

La Giurisprudenza ha infatti precisato che:

“l’unico limite alla regola della retroattività della lex mitior è l’intervenuta definitività del provvedimento sanzionatorio”.

Il parere dell’Avvocato

Lo Studio Legale Lambrate informa che ha ottenuto un’ importante pronuncia favorevole al cittadino, nella quale è stata rideterminata la sanzione nella misura del solo 10% dell’importo trasferito, nonostante l’opposizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate operano su tutto il territorio nazionale e sono, quindi, a disposizione per una preliminare valutazione della fondatezza delle Vostre pretese.

Vuoi saperne di più?

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un consulto telefonando al numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

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