L’assegnazione della casa familiare è uno dei nodi più delicati nei procedimenti di separazione e divorzio. L’obiettivo primario della legge è tutelare l’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, garantendo loro la continuità delle abitudini di vita nello stesso habitat domestico.
Di norma, l’immobile viene assegnato interamente al genitore “collocatario”, overo quello con cui i figli vivono prevalentemente).
Quando la casa è molto grande o strutturalmente divisa, sorge spesso una domanda: è possibile disporre un’assegnazione della casa coniugale in forma parziale, dividendo l’immobile tra i due ex coniugi?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito alcune regole per l’ipotesi di assegnazione della casa familiare in forma parziale.
Che cos’è l’assegnazione parziale della casa familiare?
L’assegnazione parziale si verifica quando il giudice dispone che una sola parte dell’immobile sia riservata al genitore collocatario insieme ai figli, lasciando la restante porzione nella disponibilità dell’altro coniuge spesso proprietario esclusivo del bene o destinandola alla vendita/locazione.
Si tratta di una soluzione fortemente caldeggiata dal genitore non assegnatario, che in questo modo evita di perdere completamente il godimento di una proprietà o di dover sostenere i costi di un secondo affitto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11294/2023, ha delineato un orientamento consolidato rispetto ai requisiti per l’applicazione di detta ipotesi.
Per poter dividere la casa coniugale devono coesistere le seguenti condizioni:
- autonomia e indipendenza delle unità immobiliari: La parte di casa destinata al genitore con i figli e quella destinata all’altro devono essere autonome;
- ampia metratura e agevole divisibilità: l’immobile deve eccedere palesemente le esigenze del nucleo familiare originario e deve poter essere frazionato senza interventi edilizi drastici o eccessivamente costosi;
- valutazione della conflittualità della coppia rispetto alla possibilità di abitare vicini, in quanto la vicinanza forzata non deve minare la serenità dei figli. Per ottenere il frazionamento in sede giudiziale, in pratica, il coniuge interessato ha l’onere di dimostrare non solo la fattibilità tecnica della divisione (tramite perizie catastali e architettoniche), ma anche che tale vicinanza non recherà alcun danno alla crescita e alla serenità dei minori coinvolti.
La scelta di frazionare la casa coniugale comporta vantaggi economici evidenti, ma anche pesanti controindicazioni sul piano personale.
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