E’ possibile annullare un atto per incapacità naturale dell’anziano?
Per poter annullare il contratto stipulato da un anziano incapace di intendere e di volere è indispensabile provare, anzitutto, lo stato di incapacità naturale che lo affliggeva.
In effetti, l’art. 428 Cod. Civ. prevede che
“gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”.
Che funzione ha l’art. 428 Cod. Civ.?
La funzione della norma è quella di tutelare i soggetti che non sono ancora stati dichiarati incapaci ma che abbiano compiuto degli atti a loro pregiudizievoli o causa della malafede della controparte.
Tale funzione viene assolta mediante la previsione della possibilità di annullare l’atto per incapacità naturale di chi l’ha sottoscritto.
Si può richiedere di annullare un contratto per incapacità naturale di chi l’ha sottoscritto?
Certamente; non solo gli atti unilaterali possono essere annullati per incapacità naturale.
Lo stesso articolo sopra richiamato, l’art. 428 Cod. Civ., al secondo comma, prescrive che è possibile ottenere l’annullamento dei contratti se, però, risulta la malafede dell’altro contraente.
La malafede può essere dimostrata anche mediante la prova del pregiudizio derivato dal contratto sottoscritto dalla persona incapace incapace.
Che cos’è lo stato di incapacità naturale?
Come visto, per poter richiedere di annullare un atto, la persona che l’ha stipulato doveva essere in uno stato di incapacità naturale.
Lo stato di incapacità naturale è una condizione personale dell’individuo in cui può venirsi a trovare, seppur legalmente capace di agire.
L’incapacità naturale è diversa dall’incapacità legale
In caso di incapacità legale non è necessario fornire la prova dell’incapacità al momento della stipulazione dell’atto perché l’incapacità opera de iure.
Annullare, invece, un atto per incapacità naturale è più complesso.
Questo perché è necessario fornire la rigorosa prova che, al momento del compimento dell’atto, la persona era incapace.
Lo stato di incapacità naturale deve sussistere nell’esatto momento del compimento dell’atto.
Non è sufficiente che il soggetto abbia, prima o dopo l’atto, una qualche manifestazione di incapacità.
Secondo la Giurisprudenza, anche, le cd. stranezze non sono sufficienti per affermare l’incapacità naturale del soggetto.
Come precisato dagli Ermellini, infatti, deve sussistere uno
“stato di perturbamento psichico anche non dipendente da una precisa forma patologica purché tale da menomare pur senza escluderle le facoltà intellettive e volitive del soggetto” (Cass. n. 12931/2009).
Al momento del compimento dell’atto, ribadisce il granitico orientamento giurisprudenziale in materiale, si deve essere verificata
“una condizione di impedimento alla formazione di una volontà cosciente tale da far venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere” (Cass. Civ. 10329/2016).
Il parere dell’Avvocato
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “assolvere l’onere probatorio circa l’incapacità naturale può essere davvero complicato”.
In giudizio, ogni mezzo è ammesso, e pure indizi e presunzioni possono rivelarsi decisivi per individuare l’incapacità. Lo strumento processuale principe per l’accertamento sull’incapacità naturale resta la consulenza tecnica. Accertamento che potrebbe, però, non essere esperibile nel caso di decesso della persona.
Al responso del consulente il Giudice affianca ulteriori elementi indiziari: quali, ad esempio, l’oggettiva mancanza di vantaggio economico di un’operazione effettuata a costo zero o ad un prezzo eccessivamente basso.
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