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Annullamento del matrimonio per errore, violenza, patologie fisiche o psichiche oppure devianze sessuali.

Si può presentare richiesta di annullamento del matrimonio?

Si può presentare richiesta di annullamento del matrimonio ai sensi dell’art. 122 Cod. Civ. per vizi del consenso, ossia nei casi in cui il consenso è stato estorto con violenza o “determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo“.

La domanda di annullamento può essere altresì presentata quando il consenso al matrimonio “è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge”.

L’art. 122 Cod. Civ. precisa che l’errore sulle qualità personali è essenziale qualora il coniuge non si sarebbe sposato se le avesse conosciute prima; e l’errore nello specifico deve riguardare:

1) la presenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, impeditive dello svolgimento della vita coniugale;

2) la presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per un delitto non colposo non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale ;

4) la presenza di una sentenza penale irrevocabile per delitti concernenti la prostituzione con una pena non inferiore a due anni;

5) la scoperta di uno stato di gravidanza attribuibile ad persona diversa dal soggetto caduto in errore;

Limiti temporali per ottenere l’annullamento del matrimonio

Anzitutto, è bene ricordare che l’azione di annullamento del matrimonio è preclusa e non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno decorrente dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore.

in tema di azione di nullità del matrimonio, qualora la coabitazione per un anno dalla scoperta dell’errore risulti dagli atti, la decadenza della relativa azione può essere rilevata d’ufficio dal Giudice, essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità dei coniugi, così Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/09/2011, n. 18988.

La prova per il coniuge caduto in errore

Il coniuge è poi tenuto a provare l’esistenza dei fatti che danno diritto a richiedere l’annullamento del matrimonio.

Così ad esempio, nel caso più frequente, ossia quello di una malattia fisica o psichica, il coniuge vittima deve provare l’esistenza della patologia e la mancata conoscenza della stessa prima del matrimonio, nonché l’influenza della malattia sul consenso al matrimonio.

La Giurisprudenza invece ha statuito che spetta al Giudice apprezzare la rilevanza della condizione prospettata sull’ordinario svolgimento della vita familiare.

Il rapporto tra annullamento ed addebito del matrimonio

Resta per il coniuge l’ipotesi, specie se non ha i requisiti per richiedere l’annullamento del matrimonio, di ottenere in sede di separazione l’addebito del matrimonio.

Sicché, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto che “è rilevante l’errore riguardo al comportamento sessuale dell’altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l’addebitabilità della separazione” così Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 12/02/2013, n. 3407.

Lo Studio Legale Lambrate informa…

Per comprendere se ci sono gli estremi dell’azione di annullamento del matrimonio occorre una disamina approfondita e dettagliata del caso concreto, rimanendo questa un caso limite occorrente in circostanze davvero gravi e mai tollerate.

Vorrete sottoporci il Vostro caso scrivendoci a info@studiolegalelambrate.it oppure compilando la richiesta nella pagina dei contatti. Vi risponderemo non appena possibile.