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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

L’amministrazione di sostegno può prevenire o limitare i danni da cattiva gestione del patrimonio di un soggetto debole. 

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto all’art. 404 cod. civ. che ha natura assistenziale.

L’art. 404 cod. civ. prevede che: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità’, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Lo scopo dell’amministrazione di sostegno è quello di offrire uno strumento per la tutela di soggetti che hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Si rivolge, quindi, a soggetti che non sono in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali.

Chi può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno?

Possono essere sottoposte ad amministrazione di sostegno le persone anziane, le persone affette da disabilità fisica o psichica, da malattie gravi e terminali, persone colpite da ictus, nonché soggetti dediti al gioco d’azzardo, o dipendenti dall’alcool o da sostanze stupefacenti.

Perché sottoporre un proprio caro ad amministrazione di sostegno?

La funzione dell’istituto è quella di affiancare ad un soggetto privo di autonomia un soggetto che tuteli i suoi interessi patrimoniali. Il tutto, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
Infatti, i poteri attribuiti all’amministratore di sostegno sono particolarmente modulati sulle peculiari esigenze dello stesso.

L’ingerenza dell’amministratore di sostegno nella sfera personale e patrimoniale del soggetto amministrato, infatti, dipende dalle peculiarità del singolo caso di specie.

Il giudice nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, infatti, tiene conto dello stato della malattia o del deficit che affligge il beneficiario.

Il giudice controlla l’operato dell’amministratore di sostegno?

Ad ulteriore tutela del beneficiario si ricorda che l’operato dell’amministratore è soggetto a controllo da parte del Giudice Tutelare e del Tribunale competente. Infatti, per porre in essere alcuni atti di particolare rilievo (ad esempio accettare l’eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati, costituire pegni o ipoteche, riscuotere capitali), sarà necessario ottenere un’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Ovviamente, tale autorizzazione verrà rilasciata all’amministratore previa verifica che tali atti soddisfino gli interessi del beneficiario.

Come si nomina l’amministratore di sostegno?

Per quanto attiene alla procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, è necessario presentare un ricorso. Il ricorso deve essere motivato e deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso può essere presentato solo da alcuni soggetti. In particolare, lo stesso beneficiario, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado. Il ricorso può essere altresì presentato dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. Così, anche i responsabili dei servizi socio-sanitari, qualora abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno.

Cosa deve contenere il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno?

Ovviamente, nel ricorso dovranno essere ben illustrate le ragioni per le quali l’interessato necessita di un amministratore di sostegno. A tal scopo, è opportuno allegare il quadro clinico / sanitario del beneficiario supportato da idonei certificati medici comprovanti le parziali o assolute incapacità e/o difficoltà fisiche o psichiche del soggetto nel badare a sé stesso.
Nel ricorso, poi, deve essere indicato il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti e le ragioni per le quali è da ritenersi la più adatta.

I parenti possono opporsi?

Il ricorso deve essere notificato a ogni parente entro il quarto grado. I parenti entro il quarto grado sono soggetti cosiddetti “interessati” che potranno, qualora ne ravvisino l’utilità, presentare le proprie ragioni circa l’opportunità di sottoporre ad amministrazione di sostegno il proprio caro.
Sempre a tutela del beneficiario, il Giudice Tutelare, prima di emettere il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno, acquisisce il parere favorevole da parte del Pubblico Ministero.

Il parere dell’Avvocato

Ciò posto, l’Avv. Elena Laura Bini sottolinea che “l’istituto dell’amministrazione di sostegno può essere un valido strumento per prevenire o limitare eventuali danni derivanti da una cattiva gestione del patrimonio da parte del soggetto potenziale beneficiario“.
Non è raro sapere di anziani circuiti da persone a loro vicine (esempio paradigmatico è la badante). Persone che, anziché prestare le dovute cure e svolgere attività nell’interesse delle persone più deboli, approfittano di una simile situazione per farsi elargire somme di denaro a titolo di donazioni e regalie varie.
Tali spiacevoli situazioni possono essere evitate attraverso la nomina di un amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno, in quanto persona fidata scelta e nominata dal Giudice, si occuperà della corretta gestione dei beni del soggetto debole. Ciò anche perché il suo operato, lo si ricorda, è sottoposto ad un’attività di vigilanza a tempo indeterminato da parte del Tribunale competente.

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