Skip to main content

L’amministratore di sostegno ha il potere di presentare querela in nome e per conto dell’amministrato? L’amministratore di sostegno può tutelare l’amministrato presentando querela?

Anzitutto, è bene ricordare che cos’è l’amministrazione di sostegno.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è previsto all’art. 404 Cod. Civ.

Assolve alla funzione di offrire a chi si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza. Il pregio di questo istituto consiste nel fatto che tutela le persone con il minor sacrificio possibile della capacità di agire.

L’amministrato non è  incapace di intendere e di volere. Egli, infatti, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

In questo, si distingue nettamente dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione.

Su quest’ultimo punto la Giurisprudenza ha, infatti, precisato che

rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (C. Cost., n. 440 del 2005Cass. pen. sez. III, n. 3659 del 14/11/2017, dep. 25/01/2018, P., CED Cass. 272575).

Approfondimento sull’amministrazione di sostegno

Per un approfondimento maggiore sull’istituto dell’amministrazione di sostegno è possibile leggere l’articolo “AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: TUTELARE LE PERSONE ANZIANE”

L’amministratore di sostegno è legittimato a proporre querela in nome e per conto dell’amministrato?

La Suprema Corte in una recentissima pronuncia ha ribadito che

l’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale” (Cass. pen., sent. n. 8812/2020).

La Giurisprudenza ha, altresì, ricordato che

“è valida la querela proposta dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato (di lesioni gravissime, in quelle fattispecie), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l’assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate, e tuttavia sempre nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare e previa autorizzazione dello stesso giudice” (Cass. pen. sez. IV, n. 32338 del 08/05/2012, B., CED Cass. 253155; da ultimo, Cass. pen. sez. IV, n. 18333 del 18/1/2019, S., CED Cass. 275801).

Il decreto di nomina e l’autorizzazione del Giudice Tutelare

Ne consegue, quindi, che l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato. L’amministratore di sostegno è legittimato se nel decreto di nomina è esplicitamente previsto tale potere e soltanto se autorizzato dal giudice tutelare a proporre querela in nome e per conto del beneficiario.


Vuoi saperne di più?

Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it

Consulta gli articoli correlati:

I figli devono pagare la retta della casa di riposo del proprio genitore?